Consolidamento del rapporto di impiego e improcedibilità del ricorso di primo grado (Cons. Stato n. 5652 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali destinate a ripetersi nel tempo, il principio dell’assorbimento degli effetti dell’annullamento incontra un limite oggettivo quando la situazione fattuale si estende ad ambiti ulteriori, con cesura causale rispetto alla procedura considerata. Tale limite ricorre quando l’amministrazione, superando l’originario contenuto del decisum cautelare, abbia autonomamente assunto i concorrenti a tempo indeterminato e sciolto positivamente la riserva, disponendone l’inserimento in graduatoria. In tal caso l’appello avverso la declaratoria di improcedibilità è fondato, poiché non è ravvisabile alcun interesse all’impugnazione di graduatorie non lesive e il provvedimento di esclusione assume carattere meramente demolitorio, in assenza di un vantaggio pubblico attuale. Va dichiarata, in riforma, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto d’interesse, con definitiva stabilizzazione della posizione giuridica acquisita.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti abilitati all’insegnamento in un Paese comunitario, hanno impugnato davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale n. 995 del 2020 e il bando di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente. Essi lamentavano l’esclusione dalla fase transitoria del FIT, in quanto il titolo di abilitazione, conseguito all’estero dopo il 31 maggio 2017 ma prima dello svolgimento delle prove, non veniva riconosciuto ai fini della partecipazione.

Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando che i ricorrenti non avevano impugnato la graduatoria finale. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello, con contestuale istanza di rinvio della discussione, respinta dal Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene anzitutto fondato il primo motivo, con cui si censura la sentenza nella parte in cui ha individuato la causa di improcedibilità nella mancata impugnazione delle graduatorie. Queste ultime, nella parte in cui ricomprendevano i nominativi degli appellanti, sono considerate in sé non lesive: non poteva sussistere alcun interesse alla loro impugnazione, a fronte di un iter concorsuale completato e della successiva acquisizione di una stabile posizione lavorativa.

Quanto agli ulteriori motivi, la Sezione richiama il proprio orientamento sulla non applicabilità, di regola, del principio dell’assorbimento alle procedure concorsuali destinate a ripetersi nel tempo, poiché una simile applicazione potrebbe alterare gli esiti della selezione in danno dei partecipanti portatori di un interesse qualificato.

Tale orientamento incontra però un duplice limite: soggettivo, riferito alla tutela dell’affidamento generato da comportamenti dell’amministrazione, e oggettivo, riferito all’estensione della situazione fattuale ad ambiti ulteriori che palesino una cesura causale rispetto alla procedura considerata. Nella fattispecie ricorre quest’ultimo, poiché l’amministrazione non si è limitata a sciogliere la riserva, ma ha assunto gli appellanti a tempo indeterminato e ha poi sciolto positivamente la riserva, disponendo l’inserimento nella graduatoria di merito regionale.

Le ulteriori vicende amministrative hanno determinato un’oggettiva estensione della situazione fattuale, in virtù del principio factum infectum fieri nequit, nonché delle finalità di reclutamento dei migliori insegnanti secondo il principio costituzionale di imparzialità e buon andamento. Gli appellanti hanno ormai conseguito il bene della vita azionato, stante la carenza di una base giuridica attivabile dall’amministrazione per vanificare tale situazione. Il provvedimento assume quindi carattere meramente demolitorio, superato dal successivo agire dell’amministrazione posto in essere motu proprio.

In conclusione, l’appello è accolto ed è precluso l’esame delle ulteriori censure, con dichiarazione della sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione del giudizio di primo grado e conseguente stabilizzazione della posizione giuridica rivestita dagli appellanti. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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