Contributi post-sisma, revoca per difetto di presupposti spetta al giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 302 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un contributo pubblico concesso per la ricostruzione post-sisma, disposta per carenza dei presupposti fissati direttamente dalla legge, incide su una posizione di diritto soggettivo e non sull’esercizio di un potere autoritativo. Quando il fondamento dell’attribuzione patrimoniale è individuato dalla legge, che ne determina requisiti oggettivi e soggettivi, l’amministrazione svolge una mera attività di accertamento vincolato, senza margini di discrezionalità sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione. Le controversie relative alla restituzione del contributo già erogato appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. È irrilevante, ai fini del riparto, la qualificazione dell’atto in termini di annullamento o di revoca, trattandosi in entrambi i casi di autotutela privatistica di decadenza dal beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, era stato trasferito presso la Questura di Milano nell’anno 2000 ed era stato conseguentemente cancellato dall’anagrafe del Comune de L’Aquila. A seguito del sisma del 2009 aveva chiesto al Comune l’indennizzo per la riparazione della propria abitazione principale, ottenendo un contributo di € 167.421,80 con provvedimento del 6 agosto 2010.

Nel 2020 il Comune ha riesaminato la pratica e ha disposto la revoca parziale del contributo per € 87.362,22, per carenza del requisito della residenza, intimando la restituzione della somma. Il beneficiario ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo violazioni procedurali e del principio di leale collaborazione. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. La vicenda riguarda la revoca di un contributo concesso a un privato per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma e, dunque, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale richiama propri precedenti, tra cui la sentenza n. 169/2023 e la sentenza n. 62/2023, secondo cui il fondamento dell’attribuzione patrimoniale è indicato direttamente dalla legge, che ne fissa i requisiti oggettivi e soggettivi e gli eventuali limiti. Ne deriva che la posizione del privato si qualifica come di diritto soggettivo, impermeabile anche alle eventuali irregolarità del provvedimento.

Il riparto si fonda sul criterio del petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta. La giurisdizione amministrativa è ancorata all’esercizio effettivo di un potere pubblico: quando l’amministrazione agisce come autorità la controversia spetta al giudice amministrativo, altrimenti appartiene al giudice ordinario. Sui contributi e sulle sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione ordinaria sussiste quando si controverte della concessione o della revoca per difetto dei presupposti prescritti.

I contributi post-sisma per la ricostruzione non sono soggetti a contingentamento né a valutazione discrezionale: l’amministrazione è chiamata a una mera attività di accertamento della spettanza del beneficio. La revoca per carenza dei requisiti non esprime ponderazione tra interesse pubblico e privato, ma accerta in modo vincolato l’insussistenza dei presupposti. L’atto di ripetizione incide sull’interesse alla conservazione del contributo, divenuto diritto soggettivo.

Il Collegio precisa che è irrilevante la qualificazione dell’atto come annullamento o revoca: in entrambi i casi si tratta di atto estraneo all’autotutela pubblicistica e riconducibile alla decadenza dal beneficio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione davanti al giudice ordinario; le spese sono liquidate a favore del Comune in ragione dell’evidente insussistenza della giurisdizione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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