Gara di noleggio degli sportelli digitali, no all’interpretazione che impone l’acquisto (TAR Trentino-Alto Adige n. 178 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara l’interpretazione delle clausole della lex specialis segue le norme in materia di contratti e, anzitutto, il criterio letterale e quello sistematico posti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.. Le clausole non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico di funzione integrativa, diretto a evidenziare pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno lette secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore delle parole e dalla loro connessione. Quando la legge di gara qualifica espressamente la fornitura come noleggio, l’operatore economico che nutra perplessità sulla natura del contratto ha l’onere di chiedere chiarimenti prima di formulare l’offerta. Il favor partecipationis non opera in presenza di clausole chiare.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige indice una procedura aperta per la fornitura in noleggio, chiavi in mano, di un sistema informativo per la gestione degli sportelli digitali multifunzionali, per cinque anni, comprensivo di 63 totem. Alla gara partecipano cinque operatori. Dopo l’esclusione iniziale di quattro concorrenti, il RTI ricorrente viene riammesso in forza di una precedente sentenza del medesimo Tribunale.
Alla valutazione tecnica il RTI ricorrente ottiene 70 punti contro i 67,76 dell’aggiudicataria, ma l’offerta economica di quest’ultima è di gran lunga inferiore. Sommati i punteggi, l’aggiudicataria precede in graduatoria. La ricorrente impugna l’aggiudicazione deducendo tre motivi: l’assenza nell’offerta tecnica della funzionalità di prenotazione, l’errata qualificazione del contratto come noleggio anziché acquisto, la violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di tardivo deposito documentale dell’Amministrazione: i documenti prodotti il 22.05.2025, oltre la scadenza del 21.05.2025, sono inutilizzabili. Il Tribunale precisa poi che l’ordinanza cautelare aveva solo riassunto i motivi meritevoli di approfondimento, senza alcuna valutazione di fondatezza.
Il primo motivo è infondato. Il Capitolato tecnico richiede l’integrazione del totem con i servizi CUP per la ricerca delle disponibilità e l’effettuazione della prenotazione. Nell’offerta dell’aggiudicataria la funzione è riscontrabile nella Relazione tecnica, ove la voce “prenotazioni” è graficamente evidenziata nella schermata iniziale del totem, e ove è garantito il rispetto delle condizioni minime, tra cui l’integrazione con i servizi CUP. Analogo riferimento compare nel piano di formazione del personale.
Anche il secondo motivo è rigettato. Bando e Disciplinare qualificano espressamente la procedura come “fornitura in noleggio“. L’art. 4.1 del Capitolato chiarisce che gli sportelli devono essere parte integrante della fornitura tramite servizio di noleggio; l’art. 1 definisce l’oggetto come sistema informativo, con hardware e software in service operativo; l’art. 2 elenca dieci voci di servizi. La facoltà di interrompere il contratto dopo due anni e l’obbligo di cancellazione dei dati confermano che l’Amministrazione non intendeva acquistare le apparecchiature.
Il Collegio richiama il criterio ermeneutico consolidato (Cons. Stato, sez. IV, 15.04.2025, n. 3253) e rileva che la stessa ricorrente, nella propria Relazione tecnica, aveva descritto la fornitura come “prevista in soluzione di noleggio”. L’ambiguità della lex specialis è dunque esclusa, con conseguente irrilevanza del favor partecipationis invocato in via subordinata: sarebbe stato onere del professionista chiedere chiarimenti prima di offrire. Il terzo motivo cade con le medesime argomentazioni.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 4.000 euro per ciascuna delle due parti costituite, compensate verso le parti non costituite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole