Accesso agli atti del SAL 1-bis riconosciuto all’appaltatore per l’adeguamento prezzi (TAR Calabria n. 1587 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’accesso agli atti amministrativi presuppone la dimostrazione che i documenti richiesti siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante e che la posizione da tutelare sia collegata ai documenti oggetto dell’istanza, secondo un rapporto di strumentalità desumibile dalla motivazione della richiesta. La domanda di ostensione deve avere oggetto determinato o quanto meno determinabile, riferirsi a specifici documenti e non richiedere un’attività di elaborazione da parte dell’amministrazione. L’appaltatore che chieda la documentazione relativa al SAL 1-bis, funzionale alla liquidazione dei maggiori importi per l’adeguamento dei prezzi, è titolare di una posizione qualificata e differenziata. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso è pertanto illegittimo e giustifica la condanna all’esibizione ai sensi dell’art. 116 c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, aggiudicataria e parte di un contratto di appalto stipulato con il Comune per la messa in sicurezza di una strada comunale, ha presentato in data 24 marzo 2025 un’istanza di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e d.lgs. n. 33/2013. La richiesta riguardava la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori al RUP in relazione al SAL 1-bis ex art. 26, comma 6-bis, del d.l. n. 50/2022, il riscontro del RUP, la richiesta inviata al MIT con il conseguente accredito sulla piattaforma dedicata e i riscontri comunali in merito all’adozione del medesimo SAL.

Il Comune, non costituitosi in giudizio, è rimasto silente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 116 c.p.a. per l’annullamento del diniego tacito e per la condanna dell’ente all’esibizione della documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, che scandisce i presupposti ineliminabili del diritto di accesso: la legittimazione presuppone la dimostrazione che gli atti richiesti incidano, in modo diretto o indiretto, sulla sfera giuridica dell’istante; la posizione tutelata deve essere collegata ai documenti; il rapporto di strumentalità deve emergere dalla motivazione dell’istanza.

Su questo impianto si innesta il requisito di determinatezza dell’oggetto: la richiesta non può essere generica e deve riferirsi a specifici documenti senza necessitare di attività di elaborazione da parte del destinatario. Il giudice richiama in proposito la giurisprudenza di primo grado (T.A.R. Lazio n. 2297/2023, con i precedenti ivi citati) e quella di appello (Cons. Stato n. 498/2022), secondo cui l’istanza va formulata rispetto ai singoli documenti così da porre l’amministrazione in condizione di comprenderne portata e contenuto.

Nel caso concreto la richiesta di accesso, relativa alla fase esecutiva di un rapporto di cui la ricorrente è parte contraente, risulta formulata in termini specifici e collegati alla posizione contrattuale della medesima, salva la clausola finale di carattere del tutto generico e immotivata, riferita a “tutti e proprio tutti gli atti”. Il Collegio esamina inoltre il quadro normativo sull’adeguamento dei prezzi: l’art. 22 del d.l. n. 50/2022, convertito con legge n. 91/2022, prevede l’adozione dei SAL applicando i prezzari regionali aggiornati e il Certificato di Pagamento Straordinario per i maggiori importi; l’art. 1 della legge n. 41/2023 ha aggiunto il comma 9-bis all’art. 14, attribuendo all’istanza telematica il valore di titolo per l’emissione della fattura e imponendo la trasmissione all’impresa della copia dell’istanza con il prospetto di calcolo firmato dal direttore dei lavori e vistato dal RUP.

La ricorrente ha dimostrato di essere parte del rapporto negoziale e di avere quindi diritto all’ostensione della documentazione necessaria alla liquidazione degli importi dovuti per l’aggiornamento dei prezzi, ai sensi del combinato disposto delle norme richiamate. Il ricorso è pertanto accolto, salva la richiesta generica di cui al punto 5). Il Comune deve provvedere, entro quindici giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia, all’esibizione dei documenti indicati in motivazione; l’accoglimento del primo motivo assorbe ogni ulteriore censura. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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