Revoca patente riabilitazione nuovo titolo non basta triennio (Cons. Stato n. 3054 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del conseguimento di una nuova patente di guida dopo la revoca disposta ai sensi dell’art. 120 cod. strada, non è sufficiente il mero decorso del triennio previsto dal terzo comma. Occorre altresì che siano venute meno le situazioni preclusive di cui al primo comma, e dunque che il destinatario non sia delinquente abituale o sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, salvo gli effetti di provvedimenti riabilitativi. L’amministrazione, nel prendere atto dell’insussistenza di un titolo riabilitativo, esercita una valutazione di carattere vincolato. Una lettura contraria determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente e chi ne abbia subito la revoca.
Il Fatto
La Prefettura di Foggia ha disposto a carico di un soggetto la revoca della patente ai sensi dell’art. 120 d.lgs. n. 285/1992, in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno e sei mesi.
Il destinatario ha poi chiesto il nulla osta per conseguire un nuovo titolo abilitativo. Non risultando alcun provvedimento riabilitativo, la Prefettura ha espresso parere negativo e la Motorizzazione civile ha respinto l’istanza. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 1074/2025, ha accolto il ricorso annullando gli atti. I Ministeri hanno proposto appello. L’appellato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il giudice di primo grado ha affermato la propria giurisdizione e che sul punto non vi è appello. La relativa statuizione è quindi coperta dal giudicato ai sensi dell’art. 9 c.p.a.
Nel merito, il cardine è l’art. 120, comma 3, cod. strada. La norma stabilisce che chi ha subito la revoca non può conseguire una nuova patente prima del decorso di tre anni e che, in ogni caso, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1.
Il Consiglio di Stato qualifica le situazioni preclusive come quelle del comma 1: essere delinquente abituale, professionale o per tendenza, essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, essere condannato per reati in materia di stupefacenti, con salvezza degli effetti dei provvedimenti riabilitativi.
Da qui la regola: per il nulla osta non basta il mero decorso del triennio. Occorre la sussistenza dei titoli riabilitativi. Il Collegio aggiunge che l’opposta lettura creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente e chi ne abbia subito la revoca, con il paradosso di un trattamento privilegiato per questi ultimi.
L’amministrazione ha quindi correttamente negato il nulla osta, prendendo atto dell’assenza di titolo riabilitativo con valutazione vincolata. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è rigettato. Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni.
Nota della Redazione
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