Requisiti del progettista, referenze del socio e dolo specifico dell’illecito professionale (Cons. Stato n. 3059 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa o non veritiera dichiarazione resa in gara non integra di per sé causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, salvo che ricorra la fattispecie di cui al comma 3, lett. b), che richiede il dolo specifico di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante. La falsa qualificazione dell’attività dichiarata non assume autonoma portata escludente quando il requisito di capacità tecnica sia comunque sussistente al momento dell’offerta. Le referenze del progettista-amministratore sono ascrivibili alla società quando questa ha stipulato il contratto e il professionista ha firmato gli elaborati in esecuzione dell’obbligazione sociale. Il soccorso istruttorio non è violato dalla produzione in giudizio di documenti meramente confermativi di quelli già acquisiti, che non integrano un requisito nuovo.

Il Fatto

Una gara europea indetta da una società a controllo pubblico aveva per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica presso un depuratore. Il raggruppamento rimasto soccombente impugnava l’aggiudicazione disposta in favore di un altro raggruppamento, contestando in particolare la referenza spesa, nella categoria S.03, da una società di progettazione chiamata a integrare i requisiti di capacità tecnica.

Il TAR Lombardia respingeva il ricorso. Il raggruppamento ricorrente appellava, riproponendo la censura sull’attendibilità della referenza e sul difetto dei requisiti di cui ai punti i) e ii) del disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rilievo sul piano dichiarativo. Secondo l’art. 98, comma 3, lett. b), l’illecito professionale si desume solo dalla condotta di chi abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale o abbia fornito informazioni false suscettibili di incidere sulle decisioni di selezione. Il comma 5 precisa, specularmente, che le dichiarazioni omesse o non veritiere diverse da quella sono utilizzabili solo a supporto della valutazione di gravità. In mancanza del dolo specifico, quindi, le patologie dichiarative non producono l’esclusione.

Nel merito, il disciplinare richiedeva servizi di architettura e ingegneria relativi alle categorie indicate e due servizi “di punta” analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche. La Corte rileva che la lex specialis non impone che i servizi si siano concretizzati in progetti definitivi ed esecutivi: l’ampiezza dell’espressione adottata ricomprende anche la riprogettazione esecutiva strutturale e la progettazione costruttiva, oggetto del contratto affidato alla società di progettazione.

La Corte esclude poi che le referenze siano smentite dalla documentazione attestante una progettazione affidata ad altri soggetti in epoca precedente. La riprogettazione, infatti, non esclude ma presuppone una progettazione anteriore, richiamata nelle premesse del contratto. Quanto al profilo soggettivo, i riferimenti al professionista contenuti nell’attestazione non impediscono di ascrivere la referenza alla società, che ha stipulato il contratto ed è rappresentata dal medesimo professionista, firmatario degli elaborati in esecuzione dell’obbligazione sociale.

Sul soccorso istruttorio, la produzione documentale in giudizio non viola la parità di trattamento: la stazione appaltante aveva già ritenuto idonei i documenti acquisiti in gara, e le produzioni successive attengono al solo segmento integrativo, senza integrare un requisito nuovo. Non manca quindi la dichiarazione veritiera né la condotta indebita, e difetta la fattispecie dell’art. 98, comma 3, lett. b). Il terzo motivo, sul limite temporale dell’art. 66, comma 2, è infondato perché l’esperienza è stata maturata direttamente dalla società. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *