Conguagli tariffari idrici e mancato riconoscimento degli oneri finanziari (Cons. Stato n. 16 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi, finalizzata all’equilibrio economico e finanziario della gestione, escluda tendenzialmente il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari, e tenga conto dei costi ambientali e della risorsa e delle ripercussioni sociali. L’equilibrio economico e finanziario della gestione implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato tale equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore. È pertanto legittima e ragionevole la scelta regolatoria che, sui conguagli del servizio idrico liquidati con differimento biennale, riconosce la sola rivalutazione per inflazione e non anche gli oneri finanziari o i costi opportunità.

Il Fatto

Due gestori del servizio idrico integrato impugnavano davanti al TAR Lombardia le delibere con cui l’ARERA aveva approvato i metodi tariffari per i periodi regolatori succedutisi. Il punto controverso riguardava la disciplina dei conguagli: la liquidazione avviene con due anni di ritardo rispetto alla manifestazione dei costi, e il metodo riconosce sul valore dei conguagli solo l’aggiornamento per inflazione, senza copertura dell’onere finanziario derivante dall’anticipazione delle somme.

Il TAR accoglieva in parte il ricorso di uno dei gestori, annullando la disciplina dei conguagli nella parte in cui non riconosceva il rimborso degli oneri finanziari, e rigettava il ricorso dell’altro. L’Autorità appellava la prima sentenza; l’altro gestore impugnava il capo di rigetto. La Sezione Seconda rimetteva gli appelli all’Adunanza Plenaria, che con sentenza non definitiva disponeva consulenza tecnica d’ufficio.

La Motivazione della Corte

L’Adunanza ricostruisce il quadro normativo del servizio idrico come servizio di interesse economico generale, retto da un monopolio naturale in cui la regolazione tariffaria deve contemperare sostenibilità economica, concorrenza, accessibilità, coesione e tutela ambientale. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi, ma il regolatore deve anche mitigare il rischio di abuso del potere economico, incentivando l’efficienza tramite meccanismi di price cap.

La consulenza tecnica ha chiarito la natura degli oneri da conguaglio: essi non sono costi di investimento né costi operativi, ma assumono la duplice veste di oneri finanziari, quando il gestore ricorre a finanziamenti, ovvero di costi opportunità, quando impiega risorse proprie. L’istruttoria ha inoltre dimostrato che il metodo tariffario non copre tale costo: la componente di rischio è funzionale alle sole immobilizzazioni e la quota a compensazione del capitale circolante netto non include i costi opportunità.

Sul piano del sindacato, il Collegio precisa che in materia tariffaria il controllo è di tipo funzionale, incentrato su ragionevolezza tecnica e proporzionalità, e che, a fronte di opinioni divergenti parimenti plausibili, prevale la posizione dell’organo istituzionalmente competente. Nel merito, la scelta di non riconoscere gli oneri finanziari è coerente con la direttrice che impone di incentivare i comportamenti virtuosi: i fattori che determinano i conguagli, segnatamente volumi ed energia, sono in larga misura efficientabili attraverso sistemi di misurazione, riduzione delle perdite e gestione delle pressioni.

Anche rispetto ai fattori esogeni, il recupero integrale dei costi non impone la copertura di ogni singola voce: l’equilibrio economico-finanziario non sterilizza il rischio operativo tipico del modello concessorio, e le società non hanno provato che il mancato riconoscimento abbia pregiudicato tale equilibrio. Sussistono peraltro meccanismi di riequilibrio, regolatori e contrattuali, idonei a moderare l’impatto delle anticipazioni.

Il Collegio esclude il rinvio pregiudiziale, vertendosi in ipotesi di atto chiaro, e ritiene che la direttiva 2000/60/CE non imponga modalità tariffarie determinate. Accoglie quindi l’appello dell’Autorità e respinge quello del gestore, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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