Annullato il decreto di approvazione del progetto di bonifica per difetto istruttorio (TAR Lombardia n. 306 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune approva, all’esito di conferenza di servizi, il progetto di messa in sicurezza e bonifica di un sito contaminato costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione amministrativa, ma resta fermo il controllo su manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria o motivazione. È illegittimo per difetto istruttorio e motivazionale il decreto che non dia adeguato riscontro alle osservazioni dei soggetti interessati e ai pareri condizionati degli enti, né prenda posizione sugli esiti di perizie e consulenze tecniche prodotte in sede procedimentale, omettendo approfondimenti su estensione, origine e qualità del contaminante e sull’efficacia delle misure a tutela delle aree esterne. L’annullamento impone all’Amministrazione di riconvocare la conferenza di servizi e rideterminarsi.
Il Fatto
La ricorrente, associazione sportiva proprietaria di aree prospicienti il fiume Po, confinanti a valle con un sito industriale in cui per decenni si è svolta attività di raffinazione, ha impugnato il decreto con cui il Comune ha concluso positivamente la conferenza di servizi, approvando il progetto proposto dalla società subentrata nella gestione dell’impianto per gli interventi di messa in sicurezza delle aree esterne. Il progetto era articolato in tre fasi, dalla rimozione del prodotto surnatante alle indagini integrative.
La ricorrente ha contestato l’inadeguatezza della barriera idraulica a impedire il deflusso degli inquinanti verso la propria area e il difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto di approvazione del report di indagine della fase 3. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito inammissibilità e improcedibilità, sostenendo l’avvenuta esecuzione del progetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: il progetto era già stato eseguito e solo l’annullamento del decreto successivo avrebbe potuto soddisfare l’interesse della ricorrente. Respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, perché la ricorrente contesta la concreta idoneità delle misure approvate e l’attendibilità della decisione amministrativa.
Sul piano del riparto, il Tribunale richiama la regola per cui il provvedimento è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o carenza di istruttoria e motivazione, per evitare un sindacato sostitutivo.
Nel merito, il secondo motivo dei motivi aggiunti è fondato. Nel maggio 2023 la Provincia e l’ARPA avevano reso pareri articolati, con osservazioni specifiche e prescrizioni condizionate alla risposta della società. In particolare, l’osservazione sull’ampiezza dell’area di indagine chiedeva se le dimensioni fossero esaustive o se occorresse estendere le indagini; l’ARPA segnalava l’opportunità di approfondimenti per delimitare più compiutamente la presenza di prodotto libero.
La ricorrente aveva illustrato in conferenza le proprie osservazioni, chiedendo una nuova analisi di rischio, l’ampliamento dell’area di indagine e la verifica dell’origine del surnatante. A tali osservazioni non è stato dato adeguato riscontro, né in sede di conferenza, né nel decreto impugnato. Parimenti nessuna congrua considerazione è stata svolta sugli esiti delle perizie penali e dell’ATP civilistico, prodotti in sede procedimentale: pur non sostituendosi agli accertamenti delle autorità competenti, imponevano una specifica presa di posizione sul discostamento.
Tale carenza disvela un difetto istruttorio: mancano analisi sulla qualità e sulla datazione del surnatante, una speciazione del prodotto e un vaglio sulla tenuta della barriera idraulica, la cui efficacia incide direttamente sulle aree esterne. La natura risalente del contaminante è peraltro smentita dagli accertamenti del settembre 2024. Gli atti sono annullati, con riconvocazione della conferenza di servizi e rideterminazione, tenendo conto delle sopravvenienze. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 6.000,00 oltre oneri.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.