Ottemperanza al giudicato civile: vietata l’integrazione del decisum (TAR Lombardia n. 305 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm., ha natura schiettamente esecutiva: il giudice amministrativo è vincolato al decisum e non può integrarne il contenuto, essendo privo di giurisdizione sul rapporto controverso. Ne consegue che è inammissibile la domanda con cui il ricorrente pretenda dal giudice dell’ottemperanza un riconoscimento che il giudice ordinario ha disatteso. Il ristoro del solo pregiudizio economico, con esclusione di quello giuridico, integra un accertamento coperto dal giudicato, avverso il quale l’unico rimedio è l’appello, non il ricorso in ottemperanza. La verifica dell’esatto adempimento si svolge raffrontando il dispositivo della sentenza da eseguire con gli atti amministrativi adottati in esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro, chiedendo l’inserimento al primo posto delle GPS di seconda fascia della Provincia di Bergamo per una determinata classe di concorso, l’assunzione presso un liceo musicale per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e il risarcimento del danno economico e giuridico. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 567/2022 pubblicata il 13.10.2022, ha accolto solo in parte la domanda: ha accertato il diritto all’inserimento e all’assunzione e ha condannato l’Amministrazione al ristoro delle retribuzioni perdute, detratto l’aliunde perceptum, senza nulla disporre sul pregiudizio giuridico.

Il Ministero ha dato esecuzione alla pronuncia con un decreto dell’Ambito Territoriale di Bergamo, riconoscendo una somma a titolo di risarcimento del danno. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, lamentando di non essere stato inserito ex tunc nelle GPS con il punteggio maggiorato dei servizi non svolti e chiedendo lo stralcio del nominativo di un altro aspirante. In udienza ha rinunciato a quest’ultima domanda.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale raffronta il decisum del giudice ordinario con il decreto adottato dall’Amministrazione e con le conclusioni rassegnate nel giudizio di ottemperanza, ridimensionate dopo la rinuncia in udienza. La sentenza civile ha accertato il diritto all’inserimento nella prima posizione della seconda fascia delle GPS della Provincia di Bergamo e all’assunzione, facendo però discendere da tale accertamento la sola condanna al ristoro del pregiudizio economico.

Il pregiudizio giuridico, pur richiesto nel ricorso introduttivo, è stato disatteso: la motivazione della sentenza non ne contiene alcun cenno e il dispositivo è inequivoco. Il decreto ministeriale ha quindi correttamente riconosciuto quanto dovuto, includendo la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, non contestata nel suo importo.

La pretesa del ricorrente di essere inserito ex tunc nella seconda fascia delle GPS della Provincia di Brescia, con il punteggio corrispondente ai servizi non svolti, si scontra con il tenore della pronuncia da eseguire, che non individua alcun contenuto da eseguire rispetto a quella provincia. Ciò che si domanda al TAR è, in realtà, un’integrazione del decisum, preclusa dalla natura esecutiva del giudizio di ottemperanza.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 4977 del 30.10.2015, rilevando l’assenza di giurisdizione sul rapporto controverso, salvo il diverso fenomeno del giudicato a formazione progressiva proprio dell’ottemperanza alle pronunce del giudice amministrativo. Il ricorrente, insoddisfatto del parziale accoglimento in sede civile, avrebbe dovuto proporre appello per reiterare la pretesa al riconoscimento del pregiudizio giuridico.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *