Conversione permesso studio-lavoro, irrilevante la scadenza del titolo (TAR Emilia-Romagna n. 330 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio o studio a lavoro subordinato, la sopravvenuta scadenza del titolo posseduto non integra causa di decadenza. L’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999, nel richiedere che la conversione avvenga “prima della scadenza”, pone un termine con funzione acceleratoria e non perentoria. Assume rilievo decisivo la valutazione degli elementi di fatto, anche sopravvenuti e non rappresentati nell’istanza, purché introdotti nel procedimento prima della sua conclusione, dai quali desumere un giudizio prognostico favorevole sull’inserimento lavorativo e sulla capacità reddituale futura del richiedente. Il lasso di tempo tra scadenza e domanda, ove esiguo, consente di attribuire efficacia sanante agli elementi preesistenti e sopravvenuti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per tirocinio con scadenza al 2.3.2023, presentava in data 12.9.2022 una prima istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato. Sopravvenuta l’abolizione delle quote, lo Sportello Unico lo invitava a ripresentare la domanda, che veniva depositata l’11.5.2023. Nel frattempo il ricorrente stipulava un contratto di lavoro con la ditta presso cui aveva svolto il tirocinio.
Lo Sportello Unico di Modena revocava il nulla osta alla conversione, rilevando che alla data dell’11.5.2023 il permesso era scaduto e che nell’istanza era stata indicata una scadenza diversa da quella reale. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, ottenendo in sede cautelare la sospensione dell’atto con ordinanza n. 321 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 394/1999, che consente la conversione del permesso per studio “prima della scadenza” e la estende ai tirocini formativi, precisando che in tal caso la conversione è possibile solo dopo la conclusione del tirocinio. La norma non prevede alcuna sanzione di decadenza per la presentazione tardiva.
Il Tribunale conferma un proprio precedente (TAR Emilia-Romagna, sez. I, n. 577 del 2020), secondo cui alla concreta volontà dello straniero di soggiornare legalmente per svolgere attività lavorativa non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso per studio. In tema di conversione, il contratto di lavoro dimostra non la disponibilità ma la capacità reddituale futura, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro rispetto al periodo già decorso.
Nel confermare tale pronuncia, il Consiglio di Stato, sez. III, n. 7525 dell’11.11.2022, ha ribadito che il ritardo nella presentazione della domanda non costituisce causa di decadenza e che l’art. 5, comma 5, del T.U.I. attribuisce rilevanza a elementi di fatto anche sopravvenuti, da cui trarre un giudizio prognostico favorevole sulla capacità reddituale. Ragioni sistematiche consentono di riconoscere eccezionalmente efficacia sanante agli elementi preesistenti e sopravvenuti, tanto più quando il tempo trascorso tra domanda e scadenza è esiguo.
Nel caso concreto, tra la scadenza del permesso (2.3.2023) e la domanda (11.5.2023) intercorre un lasso esiguo, e il ricorrente ha fornito elementi — il contratto di lavoro, che dovrà comunque essere valutato dall’Amministrazione — che depongono per una chiara volontà di radicamento e di stabile attività lavorativa. Il provvedimento di revoca è pertanto illegittimo e va annullato, ferme restando le ulteriori attività di spettanza dell’Amministrazione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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