Silenzio della PA sul PAUR e poteri sostitutivi del giudice (TAR Sicilia n. 3071 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione presuppone un obbligo di provvedere su una istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere. Tale obbligo sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando discende da principi generali o dalla peculiarità della fattispecie, e impone di concludere il procedimento anche quando la domanda sia ritenuta irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Nei procedimenti di PAUR ex art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006 i termini sono perentori ai sensi degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis legge n. 241/1990, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili. Accertata l’inerzia, il giudice dichiara l’illegittimità del silenzio, ordina all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro termine perentorio e, in caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta, restando impregiudicato il merito delle scelte discrezionali.
Il Fatto
La società ricorrente ha progettato un impianto fotovoltaico di potenza rilevante nel comune di Paternò e, con istanza del 22 luglio 2021, ha chiesto all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente l’avvio della procedura di PAUR ex art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006, caricando contestualmente l’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Dopo la dichiarazione di procedibilità, la consultazione pubblica, le richieste di integrazione documentale e tre riunioni di conferenza di servizi, l’amministrazione procedente ha dichiarato conclusa la fase di acquisizione dei pareri ai fini della V.I.A., subordinando l’adozione del provvedimento all’acquisizione del parere della Commissione Tecnico Specialistica. A distanza di oltre un anno, né il parere né il provvedimento di PAUR sono stati adottati, nonostante solleciti e diffida.
La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio, la condanna delle amministrazioni a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta. Si sono costituiti la Regione Siciliana, la Commissione Tecnico Specialistica e l’Assessorato dell’Energia, eccependo la carenza di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Siciliana: nell’attività amministrativa essa non ha soggettività unitaria, facendo capo ai singoli Assessori, ciascuno legittimato per il ramo di competenza. Fondata è anche l’estromissione dell’Assessorato dell’Energia, poiché nei giudizi avverso il silenzio la legittimazione passiva spetta all’amministrazione cui è ex lege attribuito il potere di emettere il provvedimento reclamato, individuata nell’Assessorato del Territorio e nella Commissione Tecnico Specialistica.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la nozione di silenzio-inadempimento: non qualsiasi inerzia, ma la mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato. Richiamando un indirizzo consolidato (Cons. Stato n. 738 del 2023, Cons. Stato n. 7703 del 2022), si afferma che l’obbligo di provvedere sussiste anche quando deriva da principi generali o dalla peculiarità della fattispecie, in forza dell’art. 2 legge n. 241/1990, e che l’amministrazione deve rispondere anche a istanze ritenute inammissibili o infondate, non potendo restare inerte.
Quanto ai termini, il Collegio richiama l’art. 27 bis, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento, e sottolinea come tale carattere sia coerente con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea (TAR Sardegna n. 698 del 2025). Il procedimento era giunto alla fase finale della conferenza di servizi e il termine era ampiamente decorso senza provvedimento espresso.
Il ricorso è quindi accolto: è dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato del Territorio, cui è ordinato di adottare entro sessanta giorni un provvedimento espresso conclusivo della procedura. Resta impregiudicato il merito delle decisioni, data la natura discrezionale del potere. Per l’ipotesi di persistente inerzia è nominato commissario ad acta, ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega, e con riserva di liquidazione del compenso a carico dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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