Termini perentori VIA impongono alla Commissione Tecnica di concludere il procedimento (TAR Sicilia n. 3072 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, con la conseguenza che il loro decorso rende illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione. L’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso discende dall’art. 2 legge n. 241/1990 e sussiste anche quando la domanda sia ritenuta irricevibile, inammissibile o infondata, e a prescindere dal carattere discrezionale del potere esercitando. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere entro termini determinati e nomina, in caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., restando impregiudicato il merito delle determinazioni.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato il 9 aprile 2024 istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il rilascio del provvedimento di VIA, in relazione a un impianto eolico di 72 MW da realizzarsi in provincia di Enna. Il Ministero ha pubblicato l’avviso al pubblico il 21 maggio 2024, assegnando al progetto il codice identificativo e il termine di trenta giorni per osservazioni e pareri; la consultazione si è chiusa il 20 giugno 2024.
Da quel momento il procedimento è rimasto sospeso in attesa dei pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza. La società ha diffidato l’Amministrazione il 21 marzo 2025, senza esito, e ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra la mera inerzia e il silenzio-inadempimento rilevante ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: quest’ultimo presuppone un obbligo di provvedere su istanza del privato, il cui inadempimento si configura a prescindere dal contenuto discrezionale o vincolato dell’atto. L’obbligo non discende solo dalla legge, ma anche dai principi generali e dalle ragioni di giustizia ed equità richiamate dall’art. 2 legge n. 241/1990.
Nel caso concreto viene in rilievo l’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento di VIA, richiamando gli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis legge n. 241/1990. Il Tribunale richiama il costante orientamento secondo cui tale perentorietà non è revocabile in dubbio, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, citando sul punto le pronunce del TAR Emilia Romagna n. 725 del 2025, del TAR Puglia n. 93 del 2025 e del TAR Sardegna n. 727 del 2024.
Il Collegio precisa poi il riparto di competenze in ambito siciliano: per effetto dello Statuto speciale e delle norme di attuazione, le funzioni in materia di tutela del paesaggio e quelle del Ministero della Cultura relative alla VIA statale delle opere PNRR sono esercitate dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, anche per l’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, come affermato dal C.G.A.R.S. n. 648 del 2022 e dalle nn. 677 e 678 del 2024.
Accertato che il procedimento non è stato definito con provvedimento espresso nonostante il decorso dei termini, il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio. Ordina alla Commissione Tecnica di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni e al Ministero di adottare il provvedimento entro cento giorni dalla scadenza del primo termine, previa acquisizione del concerto assessoriale. Resta impregiudicato il merito delle determinazioni, data la natura discrezionale del potere. In caso di persistente inerzia nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, con facoltà di delega, e liquida le spese a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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