Grandi macchine, improcedibilità regionale per documentazione comunale carente (TAR Puglia n. 1438 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 7 l.r. n. 9/2017, spetta al Comune e non al privato interessato trasmettere alla Regione l’istanza e la documentazione progettuale. La Regione ha il dovere di accertare le condizioni di ammissibilità della richiesta comunale, i requisiti di legittimazione e ogni presupposto rilevante. L’inadempimento del Comune, che ometta di inviare documentazione fondamentale e necessaria, non inficia la legittimità del provvedimento regionale che dichiari l’improcedibilità dell’istanza. Il ricorso avverso tale determinazione è infondato nel merito qualora il ricorrente non dimostri di poter conseguire il bene della vita in ragione delle priorità riconosciute dal R.R. n. 9/2022 in capo ai controinteressati.
Il Fatto
Una società titolare di uno studio medico radiologico presentava al Comune, il 29-30 settembre 2022, istanza per il rilascio del parere di compatibilità regionale, ex art. 7 l.r. n. 9/2017, per l’installazione di una T.A.C. e una R.M.N. (grandi macchine). Il Comune trasmetteva l’istanza alla Regione, che con nota del 21 novembre 2023 rilevava carenze documentali e invitava all’integrazione; una seconda nota seguiva il 16 febbraio 2024. Il Comune riscontrava solo il 28 febbraio 2024, inviando parte della documentazione richiesta.
Con determinazione dirigenziale n. 207 del 26 aprile 2024 la Regione dichiarava l’improcedibilità dell’istanza. La società impugnava l’atto davanti al TAR Puglia, con ricorso principale e successivi motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento. Proponeva ricorso incidentale una delle controinteressate, lamentando la mancata applicazione delle priorità regolamentari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, secondo il principio di sinteticità di cui all’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., prescinde dalle eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità, ritenendo il gravame principale infondato nel merito.
Quanto ai primi due motivi, il Tribunale ricostruisce il modulo procedimentale: l’art. 7 della l.r. n. 9/2017 pone in capo al Comune l’obbligo di richiedere alla Regione la verifica di compatibilità, allegando tutta la documentazione. La Regione, nel caso concreto, aveva correttamente valutato le istanze concorrenti pervenute nello stesso bimestre per il medesimo Distretto Socio Sanitario, in applicazione della deliberazione G.R. n. 2037/2013. Dagli atti emergeva che il Comune aveva trasmesso solo parte dei documenti, omettendo l’istanza di autorizzazione, il progetto con planimetrie e la relazione tecnica: documenti necessari e rilevanti ai fini della valutazione regionale.
Il quinto motivo è respinto perché l’indicazione di un termine perentorio nelle note regionali non era necessaria, in ragione dei termini prescritti dall’art. 7, comma 3, l.r. n. 9/2017 e dell’urgenza. Il provvedimento di improcedibilità, inoltre, non costituendo atto conclusivo del procedimento, non imponeva il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990.
La censura di disparità di trattamento è infondata: per la controinteressata il Comune aveva fornito un riscontro documentale completo, mentre la carenza nel caso della ricorrente era imprescindibile. Il Collegio richiama l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 1659 del 31 marzo 2021, secondo cui è il Comune, e non la parte, a dover trasmettere l’istanza, schema confermato dalla Corte cost. n. 98 del 2018. L’inadempimento comunale non può influire sulla legittimità dell’atto regionale.
Il Tribunale dubita infine dell’interesse a ricorrere, non avendo la società prospettato la possibilità di conseguire il bene della vita in esito alla comparazione, attesa l’applicabilità delle priorità dell’art. 3 R.R. n. 9/2022 in capo alle controinteressate. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3094 del 2021. Spese compensate.
Nota della Redazione
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