Contributi affittacamere: “aumento posti letto” non è l’avvio di nuova attività (TAR Trentino-Alto Adige n. 309 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dal contributo prevista dall’art. 5, comma 1, della deliberazione della Giunta provinciale n. 608/2024, riferita agli investimenti che riguardano un “aumento del numero di posti letto“, concerne esclusivamente l’incremento dei posti letto di un’attività ricettiva già in esercizio. Non ricomprende l’acquisto di arredi per l’avvio di una nuova attività di affittacamere, fondata sull’assegnazione di posti letto da parte del Comune. La diversa lettura estensiva si porrebbe in contrasto con l’art. 2 della legge provinciale n. 8/1993 e con l’art. 2 della stessa delibera, che ammettono il contributo per arredamenti a partire dalla denuncia di attività (SCIA), e finirebbe per svuotare di contenuto la previsione legislativa.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune di Salorno domanda per l’assegnazione di posti letto finalizzati all’avvio di un’attività ricettiva di affittacamere. Il Sindaco ha assegnato quindici posti letto. Ottenuto il permesso di costruire e ultimati i lavori, la società ha presentato la segnalazione di inizio attività (SCIA) e ha acquistato il mobilio per le camere e la sala comune, sostenendo una spesa documentata.

Ha quindi chiesto alla Provincia autonoma di Bolzano il contributo per l’acquisto degli arredi ai sensi della legge provinciale n. 8/1993. Dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni dell’interessata, la Provincia ha respinto la domanda con decreto dirigenziale, ritenendo che l’attivazione di nuovi posti letto rientrasse nell'”aumento” dei medesimi e ricadesse nell’esclusione dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 608/2024. La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in limine l’eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui impugna il regolamento comunitario richiamato nel preambolo della delibera giuntale. La competenza sugli atti della Commissione europea spetta alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 263 TFUE e, in ogni caso, contro quel regolamento non sono stati svolti motivi.

Nel merito, la questione centrale è interpretativa. La Provincia ha sostenuto che l’art. 5, comma 1, della delibera n. 608/2024 vada letto alla luce della ratio dell’art. 38 della legge provinciale n. 9/2018, che limita l’affitto turistico a tutela dello spazio abitativo. Il Collegio ritiene però che le due disposizioni operino su piani diversi. L’art. 38 è collocato nella materia urbanistica, ha carattere temporaneo e riguarda il contingente provinciale complessivo dei posti letto. L’art. 5 della delibera è invece una norma “a regime“, riferita alla singola domanda di contributo e alla individuazione degli investimenti non sostenibili con risorse pubbliche.

Il Tribunale muove dal dato letterale. Il sostantivo “aumento” presuppone un’attività ricettiva già in essere che subisce un incremento. Se la Giunta avesse voluto escludere anche le nuove attività, avrebbe parlato di “nuovi posti letto“, locuzione capace di comprendere entrambe le ipotesi. L’espressione impiegata, per il significato proprio delle parole, si riferisce al solo incremento in un esercizio già avviato.

Conforto all’interpretazione si ricava dall’art. 2 della legge provinciale n. 8/1993 e dall’art. 2 della delibera, che ammettono il contributo per arredamenti a partire dalla SCIA, mentre per gli interventi strutturali richiedono due anni di esercizio. Poiché la SCIA attiva i posti letto assegnati, l’unico contributo richiedibile a partire da essa è quello per arredi in occasione dell’avvio di una nuova attività. La lettura provinciale, includendovi anche i nuovi posti letto, renderebbe inapplicabili le richiamate previsioni e si porrebbe in frontale contrasto con la norma legislativa sovraordinata.

Il Collegio aggiunge una considerazione teleologica: non è irragionevole che l’intervento pubblico sostenga le imprese nuove anziché le attività già avviate che intendono ingrandirsi. Il decreto di diniego, fondato su una lettura erronea dell’art. 5, è pertanto illegittimo e va annullato, con assorbimento degli ulteriori motivi articolati in via gradata avverso la delibera. La Provincia è condannata alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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