Legittima la sanzione disciplinare per condivisione di atti d’ufficio con terzi estranei (TAR Trentino-Alto Adige n. 308 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari militari, la contestazione degli addebiti è idonea quando indica con sufficiente precisione e completezza i fatti ascritti, le ragioni della loro rilevanza disciplinare e le norme violate, non essendo richiesta la prova certa dei fatti medesimi né essendo ostativa la formulazione in termini dubitativi, ove essa non impedisca l’esercizio del diritto di difesa. Non si ha modificazione del fatto, con conseguente mancanza di correlazione tra contestazione e sanzione, quando restano immutati gli elementi essenziali dell’addebito. Nel procedimento disciplinare l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le osservazioni difensive del militare, essendo sufficiente che le stesse siano state acquisite e valutate. La valutazione dei fatti e la scelta della sanzione rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o sproporzione manifesta.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, all’epoca dei fatti in servizio presso una sede estera con compiti di vigilanza e sicurezza del Consolato Generale d’Italia, veniva raggiunto da un procedimento disciplinare di corpo per avere condiviso, tramite applicazione di messaggistica, documentazione d’ufficio e informazioni di carattere sensibile con una cittadina estranea all’Amministrazione, presso cui era stato ospitato.

Al termine del procedimento gli veniva irrogata la sanzione della consegna. Il ricorso gerarchico proposto veniva rigettato. Il militare impugnava quindi davanti al giudice amministrativo sia il provvedimento sanzionatorio sia il rigetto del ricorso gerarchico, deducendo genericità della contestazione, carenza di motivazione, erronea qualificazione dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e gradualità. L’istanza cautelare veniva respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, richiamando la regola secondo cui sono inammissibili i motivi nuovi non proposti in sede giustiziale, salvo che non sia ancora decorso il termine per impugnare l’atto originario. Nel caso concreto i motivi vengono ritenuti tutti ammissibili, perché sovrapponibili a quelli già dedotti in sede gerarchica.

Nel merito la prima censura è respinta. L’art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010 impone la contestazione degli addebiti, che assolve alla duplice funzione di consentire la difesa e di delimitare l’oggetto del giudizio disciplinare. La contestazione deve essere precisa e completa, ma non supportata da prove certe: è sufficiente l’indicazione specifica dei fatti e delle norme violate. Il Collegio ritiene che la formulazione al condizionale non infici la validità dell’atto, anzi ne confermi la valenza contestatoria. Quanto alla dedotta mancanza di corrispondenza tra contestazione e sanzione, richiamando Consiglio di Stato n. 6491 del 2018 e la giurisprudenza sul punto, si esclude la modificazione del fatto, essendo rimasti immutati gli elementi essenziali dell’addebito.

La seconda censura, relativa all’omesso vaglio delle memorie difensive, è parimenti infondata. Dagli atti emerge che le giustificazioni sono state esaminate, ancorché non ritenute idonee a confutare gli addebiti. Il Collegio ribadisce che non sussiste obbligo di analitica confutazione delle osservazioni, essendo sufficiente la valutazione delle stesse, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 6173/2018; n. 523/2023).

Quanto alla qualificazione dei fatti, il Collegio esclude che la mancanza di specifiche qualifiche di segretezza sui documenti escluda la rilevanza disciplinare della condotta. L’art. 722 del d.P.R. n. 90/2010 impone doveri di riserbo particolarmente ampi, estesi anche a notizie apparentemente insignificanti. La specialità del servizio all’estero, in area a elevato rischio, e la natura rappresentativa della funzione rendono la condotta lesiva del senso di responsabilità e dei doveri di riserbo. Il sindacato del giudice amministrativo resta ab externo, limitato ai vizi sintomatici.

Infine, la quarta censura sulla proporzionalità è rigettata. L’art. 1361, comma 1, lett. c), del COM legittima la sanzione della consegna per le gravi trasgressioni alla disciplina e al servizio. L’Amministrazione ha correttamente escluso l’intenzionalità e la recidiva, applicando la consegna e non la consegna di rigore, e ha ponderato lo stato di servizio del militare. La sanzione non risulta manifestamente sproporzionata. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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