Inottemperanza agli ordini istruttori e prova della cartella nel giudizio d’appello (Cons. Stato n. 3102 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice d’appello di acquisire nuove prove ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. non opera come supplenza dell’onere probatorio della parte che sia rimasta inerte in primo grado. La declaratoria di indispensabilità della prova presuppone la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza dei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nei tempi e nelle forme di legge. L’inottemperanza a un ordine istruttorio del primo giudice impedisce l’integrazione probatoria in appello, salvo che la lacuna sia imputabile a omissione del giudice. La carenza di prova certa della riferibilità e della notifica della cartella di pagamento rende inammissibile la pretesa dell’amministrazione.
Il Fatto
Un’azienda agricola impugnava davanti al TAR Piemonte tre intimazioni di pagamento emesse da ADER su cartelle relative al prelievo latte per diverse campagne lattiere. In primo grado il giudice ordinava due volte all’amministrazione di depositare una documentata relazione sui fatti di causa e sull’esistenza di atti interruttivi della prescrizione. L’AGEA non ottemperava ad alcuno degli ordini e chiedeva un rinvio adducendo difficoltà nel reperimento del materiale.
Il TAR accoglieva il ricorso rilevando che i provvedimenti di determinazione del prelievo e le cartelle erano stati annullati in sede giurisdizionale. L’amministrazione appellava contestando, in particolare, la riferibilità di una cartella alla campagna 2007/08 anziché 2006/07. La causa giungeva in decisione dopo un’istruttoria in appello rimasta priva di esito, essendo risultata irreperibile la cartella presso l’autorità indicata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per omessa contestazione del percorso argomentativo del primo giudice, evincendosi dalle difese dell’appellante le statuizioni censurate. Affronta poi l’eccezione di inammissibilità delle produzioni documentali introdotte solo in appello dopo due ordini istruttori disattesi.
Richiamato l’art. 104, comma 2, c.p.a., il Collegio esclude la prima delle ipotesi prefigurate, non essendo documentato alcun impedimento non imputabile alla tempestiva produzione in primo grado. Quanto all’indispensabilità, la giurisprudenza prevalente si è mostrata prudente, evitando la legittimazione indiscriminata di tardive produzioni. Il principio, già affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 5582 del 2019, richiede una valutazione dell’impossibilità di acquisire i fatti con altri mezzi. In presenza di un ordine istruttorio inadempiuto, il potere del giudice d’appello è esercitabile solo se le prove non potevano oggettivamente essere prodotte prima, e non quando la lacuna derivi dall’inerzia della parte, come ribadito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 907 del 2025.
Il Collegio supera tuttavia la questione, perché le produzioni dell’appellante sono incomplete e inidonee a sostenere le censure. L’amministrazione omette la cartella riferita al credito controverso e non ne comprova la ricezione da parte della destinataria. Il documento recante il “dettaglio della cartella” espone un diverso numero di cartella, non contiene riferimenti alla campagna lattiera e indica quale ente impositore la Regione Lombardia, la quale negava di possederla. La videata richiamata, priva di importi e di indicazioni certe, non consente di ricondurre l’atto a una precisa campagna. La concordanza degli importi non conforta la tesi, riferendosi a una cartella con numero diverso.
La pretesa resta quindi priva di prova certa della riferibilità della cartella alla campagna indicata e della sua notifica. L’appello è respinto, con condanna dell’amministrazione alle spese del grado, liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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