Commistione tra offerta tecnica ed economica e irrilevanza dell’affidamento (Cons. Stato n. 3103 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di gara è retta dal principio di segretezza dell’offerta economica, che impone la netta separazione tra valutazione dell’offerta tecnica ed esame dell’offerta economica. L’inserimento di elementi economici nella documentazione tecnica integra violazione del divieto di commistione ed è sufficiente, a fini espulsivi, la mera conoscibilità del dato economico da parte della commissione prima della valutazione tecnica, restando irrilevante l’effettivo utilizzo dello stesso. La clausola della lex specialis che sanziona con l’esclusione tale commistione non è ambigua e non giustifica l’affidamento del concorrente, il quale è tenuto al rispetto del principio di autoresponsabilità e della diligenza qualificata, anche attivando le richieste di chiarimento disponibili. Il principio di buona fede oggettiva non scrimina l’errore evitabile con l’ordinaria diligenza, né consente di disapplicare la par condicio competitorum.
Il Fatto
Un’azienda ospedaliera universitaria indice un appalto specifico per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata e non armata, suddiviso in due lotti e aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto della vigilanza armata, oggetto della controversia, una concorrente ottiene il miglior punteggio tecnico, ma la commissione la esclude per aver inserito riferimenti ed elementi economici quantitativi nella documentazione tecnica del sistema telematico, in violazione delle prescrizioni del capitolato d’oneri che comminano l’esclusione. La gara viene quindi aggiudicata all’altra società.
La concorrente esclusa ricorre al TAR Calabria, che accoglie il ricorso e annulla l’esclusione e l’aggiudicazione, valorizzando l’ambiguità della modulistica e l’affidamento legittimo maturato dal concorrente. L’aggiudicataria propone appello, lamentando la violazione della par condicio e del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che le procedure di gara sono regolate dal principio generale di segretezza dell’offerta economica, richiamando Cons. St. n. 8011/2022. Le offerte economiche devono restare riservate per l’intera durata della fase di valutazione tecnica, per evitare che considerazioni di natura economica incidano sugli elementi discrezionali affidati alla commissione.
Risulta per tabulas che l’appellata abbia inserito nella documentazione tecnica riferimenti a elementi economici e quantitativi, in contrasto sia con gli orientamenti giurisprudenziali sia con le previsioni del capitolato e della lettera d’invito, che comminano l’esclusione in caso di mancata separazione e in presenza di qualunque indicazione di prezzo nella documentazione amministrativa o tecnica.
Il Collegio conferma l’orientamento secondo cui il divieto di commistione va tutelato finanche in presenza di un semplice rischio di pregiudizio. È sufficiente la sola possibilità che l’importo sia conosciuto prima della valutazione tecnica per compromettere l’imparzialità della commissione (ex multis: Cons. Stato, V, 1° marzo 2024, n. 2005; 24 gennaio 2019, n. 612; 20 luglio 2016, n. 3287). Non rileva l’effettivo utilizzo del dato, ma la sua mera conoscibilità.
Quanto all’affidamento, la sezione osserva che il campo “valore offerto” era collocato nella sezione tecnica della piattaforma e non poteva che riferirsi a elementi tecnici. La piattaforma consentiva richieste di chiarimento, alle quali il concorrente non ha fatto ricorso, in violazione del principio di autoresponsabilità. L’errore resta confinato nella sfera della diligenza professionale e la difesa fondata sulla buona fede oggettiva non regge, essendo l’errore agevolmente evitabile e dimostrato tale dagli altri concorrenti che hanno presentato offerte regolari.
I precedenti richiamati dal primo giudice sono ritenuti non pertinenti, perché riferiti a fattispecie con modulistica diversa, profili economici marginali o chiarimenti interpretativi ufficiali: qui l’anticipazione ha riguardato l’integrale contenuto economico dell’offerta, con violazione sostanziale non sanabile. Da ciò il rigetto anche della domanda subordinata di annullamento dell’intera gara, in applicazione del principio di conservazione degli atti. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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