Stabilimento balneare su area privata senza concessione demaniale né licenza di P.S. (Cons. Stato n. 3094 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio dell’attività di stabilimento balneare su area di proprietà privata non presuppone il rilascio di una concessione demaniale, poiché l’art. 48, comma 2, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 suppone il carattere demaniale dell’area e non esclude lo svolgimento della medesima attività su suolo privato, purché siano rispettate le condizioni di sicurezza della balneazione. Non occorre neppure la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza ex art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, divenuta superflua per effetto del decentramento operato dall’art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito ai comuni le funzioni di polizia amministrativa sugli stabilimenti di bagni. Il titolo comunale che autorizzi la posa di ombrelloni e sdraio a servizio della somministrazione di alimenti e bevande legittima l’attività sul fondo privato. La verifica delle condizioni di sicurezza è devoluta all’autorità marittima.
Il Fatto
Una società ottiene dal Comune, con provvedimento dell’8 giugno 2011, n. 755, l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizio stagionale e, con lo stesso titolo, alla posa di ombrelloni e sdraio su un’area attrezzata di sua proprietà di 250 mq. L’attività di stabilimento balneare è sempre stata esercitata in proprio.
Nel 2024 il Comune, sulla base di un verbale della polizia locale che contesta l’esercizio di fatto dell’attività su tre particelle in assenza di titolo abilitativo — individuato nella licenza del questore — ordina la cessazione dell’attività. Segue il diniego sull’istanza di estensione del titolo originario alle ulteriori particelle. Il TAR Puglia respinge il ricorso, ritenendo insufficiente il titolo del 2011 e carente il requisito dell’accesso diretto al mare. La società appella; resistono il Comune e la controinteressata, che propone appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal dato che l’area su cui si svolge l’attività è privata e non pubblica. Da ciò ricava che non serve alcun atto concessorio per l’uso speciale del bene: la previsione dell’art. 48, comma 2, della legge regionale n. 11/1999 presuppone la demanialità dell’area, ma il suo ultimo periodo riconduce alla fattispecie dello stabilimento balneare anche le strutture che operano in parte su aree demaniali e in parte su aree private adiacenti al demanio, o esclusivamente su aree private.
Quanto alla licenza di pubblica sicurezza, posta a fondamento dell’ordine di cessazione, la Corte rileva che essa era necessaria prima del d.P.R. n. 616/1977, il cui art. 19 ha attribuito ai comuni le funzioni di polizia amministrativa già dell’autorità di pubblica sicurezza, compresa quella sugli stabilimenti di bagni. Il richiamo è del resto evincibile dal preambolo del titolo comunale del 2011.
Ne deriva l’errore dell’ordine di cessazione per la particella oggetto dell’autorizzazione del 2011, mentre l’ordine resta legittimo per le ulteriori particelle, pacificamente prive di assenso. Per queste ultime, tuttavia, è erroneo anche il presupposto del diniego di estensione: la s.c.i.a. del 2024 non comunicava l’avvio di una nuova attività, ma una mera variazione di quella già assentita, come qualificata dalla stessa amministrazione. La pretesa di corredarla dell’intera documentazione richiesta per un nuovo stabilimento è quindi infondata.
La Corte valorizza inoltre la prescrizione, contenuta nel titolo del 2011, di svolgere l’attività «in condizioni di sicurezza», e l’autorizzazione in esenzione del 12 giugno 2023 rilasciata dall’Ufficio marittimo locale: la valutazione sulla sicurezza della balneazione è devoluta all’autorità marittima, che si è espressa favorevolmente. Resta inteso che, conseguito l’assenso comunale, occorrerà una nuova autorizzazione marittima per l’efficacia annuale dell’esenzione.
L’appello principale è dunque accolto e gli atti impugnati annullati, con assorbimento delle ulteriori censure. L’appello incidentale è inammissibile, per difetto di soccombenza rispetto a una sentenza di rigetto favorevole alla controinteressata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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