Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per indennità di occupazione (TAR Lombardia n. 3115 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’obbligo di pagamento portato da un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, condanna l’amministrazione o l’ente pubblico economico a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un commissario ad acta che adotta gli atti necessari all’adempimento in luogo dell’ente inerte. La nomina del commissario esclude la condanna al pagamento delle astreintes, non sussistendone i presupposti. Il rimborso dell’imposta di registro versata dal ricorrente rientra tra gli obblighi esecutivi oggetto di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Milano l’ordinanza n. 760, pubblicata il 6 marzo 2023, con cui è stata determinata in suo favore, a titolo di indennità per l’occupazione legittima di un immobile, la somma di € 46.169,36 oltre interessi legali, con ordine di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e con condanna dell’ANAS S.p.A. alla rifusione delle spese processuali.
Il titolo è passato in giudicato il 9 ottobre 2023. Nonostante le sollecitazioni all’adempimento notificate il 31 ottobre e il 15 dicembre 2023, e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’ente è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penale per il ritardo e il rimborso dell’imposta di registro pari a € 2.933,00.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato la corretta instaurazione del contraddittorio. Il mancato buon fine della notifica del ricorso nei confronti di una società parte del giudizio di merito, medio tempore cancellata dal Registro delle Imprese, non è risultato ostativo: l’obbligo di pagamento portato dal titolo azionato è posto esclusivamente nei confronti di ANAS S.p.A.
Nel merito, la pretesa è stata ritenuta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo posto a suo carico. Ne è conseguita la condanna a dare completa esecuzione all’ordinanza della Corte d’Appello, anche in relazione al pagamento dell’imposta di registro, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha quindi articolato il meccanismo sostitutivo: decorso inutilmente il termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente, un commissario ad acta, nominato nel Prefetto di Milano o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale. La liquidazione dell’eventuale compenso, posta a carico dell’ente, è riservata a istanza nel rispetto del d.P.R. n. 115/2002.
Quanto alla richiesta di penale, il Tribunale ha escluso la condanna al pagamento delle astreintes in considerazione della contestuale nomina del commissario ad acta. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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