Disponibilità dell’area contesa col Comune e prova piena dell’enfiteusi (TAR Molise n. 215 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione comunale non può sindacare i rapporti civilistici sottostanti il titolo di disponibilità dell’area prodotto dall’istante, essendo sufficiente un titolo astrattamente idoneo. Tale limite non opera quando la disponibilità giuridica dell’area è fatta valere non verso terzi privati, ma proprio nei confronti dell’ente pubblico proprietario del suolo: in tal caso il Comune può legittimamente pretendere la prova piena dello ius in re aliena vantato. Il livello, assimilabile all’enfiteusi, va accertato mediante il titolo costitutivo o un atto di ricognizione, non essendo sufficienti i dati catastali né il contratto di donazione del diritto. La mera richiesta di affrancazione, in mancanza di accordo scritto o di sentenza costitutiva, non dimostra l’avvenuto acquisto della piena proprietà.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione generale per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni presenta al Comune, insieme a un gestore telefonico, istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per installare un impianto su un’area di proprietà comunale. Il Sindaco dichiara l’istanza improcedibile, rilevando che il suolo risulta intestato al Comune.
Dopo un preavviso di rigetto e un parere urbanistico negativo dell’ufficio tecnico, il SUAP conferma la improcedibilità per difetto di un valido titolo di disponibilità dell’area, negando anche la formazione del silenzio-assenso. La società impugna il primo provvedimento e, con motivi aggiunti, quello del SUAP, chiedendo l’accertamento del titolo tacito. Il Comune eccepisce nel frattempo l’istituzione del Parco Nazionale del Matese, che ricomprenderebbe l’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio estromette anzitutto i Ministeri, la Presidenza del Consiglio e la Regione, privi di legittimazione passiva. Dichiara poi improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, perché il provvedimento SUAP ha superato e assorbito quello sindacale. Passa quindi allo scrutinio dei motivi aggiunti, che ritiene infondati.
Sul primo motivo, il Tribunale esclude la formazione del silenzio-assenso. Il provvedimento sindacale del 24.7.2024, adottato pochi giorni dopo l’istanza, ha tempestivamente esplicitato le ragioni impeditive e configurava un atto idoneo a definire il procedimento. La successiva riapertura dell’istruttoria, con preavviso di rigetto e provvedimento finale, esprime una scelta di prudenza e valorizzazione del contraddittorio, ma non degrada quel provvedimento a mero atto endoprocedimentale.
Il cuore della decisione è il secondo motivo. Il Collegio riconosce l’orientamento secondo cui il Comune non può entrare nel merito dei rapporti civilistici a monte del titolo, dovendo limitarsi ad accertare la legittimazione soggettiva del richiedente. Ritiene però che quel principio non si applichi alla fattispecie: la disponibilità giuridica è rivendicata proprio verso l’ente proprietario dell’area, sicché è legittima la pretesa di una prova piena del diritto di enfiteusi.
La società non offre tale prova. Il contratto di donazione del diritto di livello e la nota di trascrizione non valgono come titolo costitutivo né come atto di ricognizione. Il Collegio richiama il principio per cui il livello, assimilabile all’enfiteusi, va accertato con il titolo o l’atto ricognitivo, esclusa la rilevanza dei dati catastali (Cass. Sez. II n. 30823 del 2023). Nemmeno giova la richiesta di affrancazione, che richiede accordo scritto trascritto o sentenza costitutiva: nella specie è stata prodotta solo un’istanza di affrancazione, non un contratto né un provvedimento giudiziale.
La legittimità del diniego sulla disponibilità dell’area è sufficiente a sorreggere il provvedimento plurimotivato, rendendo prive di interesse le censure residue del terzo motivo. Spese compensate.
Nota della Redazione
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