Improcedibilità del ricorso sul payback dei dispositivi medici per definizione agevolata (TAR Lazio n. 12303 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018, disciplinato dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, mediante il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. La definizione agevolata, estinguendo l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale, comporta la declaratoria di improcedibilità del gravame, e non già la cessazione della materia del contendere, allorché manchi il deposito da parte dell’amministrazione regionale della documentazione prevista dalla legge. Il bene della vita conseguito con il pagamento in misura ridotta (estinzione dell’obbligazione) è infatti diverso da quello originariamente perseguito con l’impugnazione (eliminazione dei provvedimenti senza alcun pagamento).

Il Fatto

La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante l’individuazione delle aziende fornitrici e delle relative quote di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125. Ha altresì impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, deducendo cinque motivi di ricorso e contestando anche la legittimità della normativa primaria che disciplina il sistema del payback nel settore dei dispositivi medici.

Nel corso del giudizio, la società ricorrente ha depositato note con le quali ha dichiarato di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie introdotto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, provvedendo al pagamento del 25% di quanto originariamente addebitato, e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha premesso che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, e che l’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. La norma dispone inoltre che le regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese di lite.

Il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie, non poteva provvedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei termini espressamente previsti dalla norma, in assenza del deposito da parte dell’amministrazione regionale della documentazione che la stessa aveva l’onere di versare in atti. Ha tuttavia ritenuto che quanto dedotto e prodotto dalla parte ricorrente fosse comunque idoneo a determinare il venir meno del potere del Tribunale di pronunciarsi nel merito.

La Corte ha osservato che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni considerati. Ha quindi qualificato la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, piuttosto che come cessazione della materia del contendere, atteso che il meccanismo di definizione agevolata consente il conseguimento di un bene della vita – l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento in misura ridotta – diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento.

In ragione di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato integralmente le spese del giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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