Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3116 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di pagamento risultante da titolo esecutivo, ordina all’ente di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie e assegna un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, cui spetta il compito di definire in modo compiuto la vicenda, anche mediante riconoscimento di debito fuori bilancio. La penalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dall’inottemperanza ai termini assegnati e si commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Fatto

La società ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Milano il decreto ingiuntivo n. 15840 del 17 luglio 2019, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria è stata condannata al pagamento di una somma capitale, degli interessi e delle spese di lite. Il decreto è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del giudice dell’esecuzione depositato il 06 novembre 2019.

Il titolo è stato notificato in forma esecutiva all’azienda il 13.12.2019, ma è rimasto inadempiuto. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La società ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e che l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Su questa base ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

L’amministrazione viene conseguentemente condannata a dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire all’ente di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie all’assolvimento dell’obbligazione.

Per il caso di inadempienza ulteriore, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nel Direttore del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, con possibilità di delega ad altro dirigente o funzionario. Al commissario è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Il suo mandato è delineato in termini ampi: deve definire in modo compiuto la vicenda mediante ogni operazione contabile e amministrativa, anche con eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio, previa verifica presso l’organismo di tesoreria. Sono espressamente escluse iniziative di novazione, transazione o rateizzazione del debito. Il compenso, a carico dell’azienda debitrice, è liquidato successivamente secondo il d.P.R. n. 115/2002, una volta dimostrato l’avvenuto pagamento.

Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre però dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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