Sottotetto abusivo e sanatoria: serve il permesso di costruire, non la SCIA (TAR Sicilia n. 3126 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un sottotetto in locale abitativo mediante tramezzature e servizi igienici integra ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione d’uso e aumento di volume urbanistico, soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Tale intervento non è regolarizzabile con la SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, riservata agli illeciti minori, ma solo con il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del medesimo decreto. La sanatoria presuppone il requisito della doppia conformità, che difetta quando l’opera non era conforme alla disciplina vigente al momento della realizzazione. Il recupero abitativo dei sottotetti ex art. 18 L.R. Sicilia n. 4/2003 non si applica agli interventi realizzati prima dell’entrata in vigore della legge né agli edifici difformi dal titolo edilizio.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto nel 1988 la sanatoria edilizia per alcune opere realizzate in un immobile di sua proprietà. Nel 2009 il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere eseguite in difformità dalla concessione in sanatoria, consistenti nella trasformazione del primo piano, destinato a locale di sgombero, in locale abitativo con tre camere e servizio igienico, e nella riduzione dell’altezza del piano terra mediante un solaio in cemento armato.

La ricorrente ha chiesto il riesame dell’ordine di demolizione invocando il recupero abitativo del sottotetto. Il Comune ha respinto l’istanza. Sono seguiti l’ordine di sgombero e, dopo la rettifica della classificazione urbanistica dell’area, una SCIA in sanatoria e un’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, entrambe definite negativamente. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio estromette l’Amministrazione regionale per difetto di legittimazione passiva e dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. La rettifica della zona urbanistica e la presentazione di una nuova istanza di sanatoria hanno sostituito il diniego di riesame con un nuovo provvedimento, autonomamente lesivo, sul quale si è radicato l’interesse della ricorrente.

Nel merito, il Tribunale qualifica l’intervento come ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile e di volume urbanistico: l’altezza media del sottotetto supera i metri 2,20 e la conversione in residenza incide sul carico urbanistico. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1828 del 2023, TAR Catania n. 177 del 2024 e TAR Napoli n. 3870 del 2020, si afferma che la modifica di destinazione d’uso richiede il permesso di costruire.

Da qui l’infondatezza della censura sul preteso effetto archiviativo della SCIA. L’unica procedura utilizzabile era quella dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, non quella dell’art. 37, priva di efficacia sanante per gli illeciti minori. Non sussiste alcun rapporto di continenza tra i due procedimenti, sicché legittimamente il Comune ha ritenuto intervenuta la rinuncia alla SCIA.

Il Collegio aggiunge che sull’istanza ex art. 36 si è formato un diniego tacito per decorso del termine di sessanta giorni, rimasto inoppugnato. È inoltre dirimente la carenza della doppia conformità: l’opera non era conforme alla disciplina vigente al momento della realizzazione. L’art. 18 L.R. n. 4/2003 non si applica, perché le opere risalgono al 1988-1989 e l’immobile era difforme dal progetto approvato.

Per le stesse ragioni è infondato il ricorso avverso l’ordine di sgombero, consequenziale all’acquisizione al patrimonio comunale, mentre le censure sulla legittimità di quest’ultima sono tardive. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile, i motivi aggiunti rigettati, le spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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