Monetizzazione degli standard e contributo convenzionale opponibile agli aventi causa (TAR Toscana n. 1519 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di monetizzazione delle aree a standard, previsto dallo strumento urbanistico in luogo della cessione gratuita delle aree, non integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., ma costituisce la somma dovuta dal privato affinché l’Amministrazione reperisca gli spazi per le opere di urbanizzazione nella zona di intervento. Esso non è una duplicazione degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, poiché la monetizzazione attiene alla disciplina del territorio e alla validità del titolo edilizio, mentre il contributo di costruzione opera sul piano dell’efficacia del rapporto paritetico. La convenzione che prevede il contributo, se trascritta ai sensi dell’art. 2645 quater c.c. prima delle compravendite e richiamata nei contratti, è opponibile agli aventi causa del soggetto inadempiente, che ne rispondono pro quota e in solido.

Il Fatto

La società originaria proprietaria ha presentato un piano di recupero per il ripristino della destinazione residenziale di un immobile. Approvato il piano, ha sottoscritto con il Comune una convenzione urbanistica con cui si impegnava, per sé e per gli aventi causa, a versare un contributo per la monetizzazione degli standard, in aggiunta agli oneri concessori, pari a una somma per metro quadrato di S.U.L.

Dopo il trasferimento del compendio a terzi, il Comune ha emesso un’ingiunzione per l’ultima rata del contributo nei confronti della società. Non essendo intervenuto il pagamento, ha notificato ulteriori ingiunzioni ai nuovi proprietari, secondo le rispettive quote millesimali. I proprietari hanno impugnato l’ingiunzione indirizzata alla società e, con motivi aggiunti, le ingiunzioni emesse nei loro confronti, contestando la legittimità del contributo e la sua estensione a soggetti diversi dall’originaria obbligata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di legittimazione e carenza di interesse: i ricorrenti non sono destinatari dell’ingiunzione emessa nei soli confronti della società e la lesione prospettata è meramente eventuale, legata a una possibile estensione del recupero coattivo.

Nel merito delle ingiunzioni emesse direttamente verso i nuovi proprietari, il Collegio respinge le censure. La prima, incentrata sulla violazione dell’art. 23 Cost., è infondata: il contributo è previsto dallo strumento urbanistico a titolo di monetizzazione sostitutiva della cessione gratuita delle aree a standard, che il privato corrisponde per conservare la superficie aggiuntiva. Richiamando il Cons. Stato n. 5152/2024, il TAR ribadisce che la monetizzazione non è una prestazione priva di contropartita, ma la somma dovuta in luogo della cessione, affinché il Comune reperisca gli spazi per le urbanizzazioni nella zona di intervento.

La seconda censura, che vorrebbe l’obbligo a carico della sola società, è parimenti respinta. A prescindere dalla natura propter rem riconosciuta dalla sentenza n. 1628/2020 e dalla sentenza n. 5152/2024, la convenzione prevedeva espressamente l’impegno per sé e per gli aventi causa ed è stata trascritta ai sensi dell’art. 2645 quater c.c. in data anteriore alle compravendite. Gli acquirenti, richiamando la convenzione nei contratti, avrebbero potuto conoscerne gli obblighi con ordinaria diligenza; la clausola di manleva opera solo nei rapporti tra privati e non impedisce la richiesta del Comune, salva la rivalsa verso la venditrice.

Quanto alla terza censura, il Collegio esclude la negligenza dell’Amministrazione: essa si è attivata tempestivamente e l’ingiunzione verso gli aventi causa è stata adottata entro un termine ragionevole, nei limiti della prescrizione. I motivi aggiunti sono quindi infondati; le spese seguono la soccombenza e sono compensate verso le parti ad adiuvandum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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