Limite demografico esercizi di ottica e assenza di deroga (TAR Sicilia n. 2147 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di un esercizio di ottica per ogni 5.000 abitanti previsto dall’art. 4, comma 2, lett. a), l.r. Sicilia n. 7/2024 costituisce requisito di accertamento della SCIA e non ammette deroga alcuna. La possibilità di deroga motivata dalle esigenze degli abitanti della zona concerne esclusivamente il vincolo della distanza minima di 300 metri di cui alla lett. b). Il parametro demografico opera in modo rigido, sicché l’eventuale eccedenza di popolazione rispetto al multiplo di 5.000 non attribuisce all’amministrazione alcun potere discrezionale di autorizzare un nuovo esercizio. La previsione del comma 4, che nei comuni con meno di 10.000 abitanti consente comunque almeno due esercizi, conferma l’assenza di margini discrezionali nel regime ordinario. La SCIA presentata in difetto del parametro numerico è dunque inammissibile e l’archiviazione conseguente è legittima.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato, tramite il portale SUAP del Comune di Augusta, una segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività di ottico presso un locale sito nel centro urbano. Il Comune ha notificato la comunicazione di archiviazione della SCIA, richiamando la motivazione contenuta nella precedente comunicazione di avvio del procedimento.

L’ente ha rilevato che la popolazione residente, secondo l’ultima rilevazione ISTAT di ottobre 2024, è pari a 35.255 abitanti e che sul territorio operano già sette esercizi di ottica. Ha quindi ritenuto il parametro numerico saturato e ha dichiarato inammissibile la richiesta di autorizzazione per una nuova attività. Il ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo violazione dell’art. 4 della l.r. n. 7/2024 e della circolare esplicativa n. 9 del 27 agosto 2024, oltre a eccesso di potere per arbitrio, illogicità e difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile al momento dell’adozione del provvedimento. L’art. 4, comma 2, l.r. n. 7/2024 individua due requisiti di accertamento per l’apertura degli esercizi di ottica: il rapporto di un negozio ogni 5.000 abitanti (lett. a) e la distanza minima di 300 metri dagli altri esercizi, con soddisfacimento delle esigenze degli abitanti della zona (lett. b).

La difesa comunale aveva sostenuto che l’eccedenza di 255 abitanti rispetto al multiplo di 5.000 consentisse l’apertura di un nuovo esercizio. Il Tribunale applica invece l’interpretazione fatta propria dal parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Sicilia e dalla circolare n. 9 del 2024 del Dipartimento delle attività produttive: la deroga motivata dalle esigenze degli abitanti riguarda soltanto il vincolo della distanza, non il limite demografico, per il quale nessuna deroga è contemplata.

Il Collegio rafforza l’argomento con un rilievo sistematico. Se il parametro demografico fosse derogabile, la previsione del comma 4 — che nei comuni con meno di 10.000 abitanti consente comunque almeno due esercizi — risulterebbe inutile e irrazionale: anche con 5.001 abitanti si dovrebbe ammettere un secondo esercizio, rendendo superflua la norma speciale.

Ne deriva che il deficit di offerta per 255 abitanti non apre spazi di discrezionalità amministrativa. Tali margini sarebbero configurabili soltanto nel diverso ambito del comma 4, ipotesi estranea al caso concreto, poiché la popolazione di Augusta ammonta a 35.255 unità. Le doglianze sulla zona non servita da attività similari e sulle esigenze dei residenti anziani e fragili restano così prive di pregio, potendo assumere rilievo solo sul versante della distanza. L’amministrazione si è quindi correttamente attenuta al parametro numerico.

Il ricorso è rigettato. La peculiarità della fattispecie, segnata da un limite critico assai vicino alle 35.000 unità, giustifica secondo il Collegio le incertezze interpretative e conduce alla compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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