Piano Casa non sana abusi pregressi e demolizione per opere difformi (TAR Calabria n. 1330 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale del Piano Casa non amplia le ipotesi di sanatoria edilizia: gli incrementi volumetrici premiali non possono essere invocati per sanare abusi pregressi realizzati in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Il requisito della legittima realizzazione dell’immobile deve sussistere al momento della richiesta di accesso alle deroghe. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non paralizza i poteri repressivi del Comune, ma determina solo una temporanea inefficacia dell’ordine di demolizione, che riacquista vigore una volta definito in senso sfavorevole il procedimento di sanatoria. Accertata la possibilità tecnica della riduzione in pristino, la demolizione d’ufficio ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto; la fiscalizzazione opera solo in via residuale, quando il ripristino sia impossibile.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato a destinazione abitativa nel Comune di Davoli, otteneva un permesso di costruire. A seguito di sopralluogo emergevano opere eseguite in assenza e in difformità del titolo: ampliamento e abitabilità del sottotetto, realizzazione di balconi e di un abbaino, lavanderia, modifica del portico e della scala esterna. Il Comune ingiungeva la demolizione; il ricorso avverso tale ordine veniva respinto dal TAR e, in appello, il Consiglio di Stato accoglieva solo parzialmente, confermando le altre difformità.
Il ricorrente presentava istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, poi rigettata. Il Comune disponeva quindi la demolizione d’ufficio con addebito delle spese, intimando il rilascio dell’immobile. Il ricorrente impugnava il provvedimento demolitorio e, con motivi aggiunti, il diniego di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto i motivi aggiunti, per l’influenza del diniego di sanatoria sul provvedimento demolitorio. La questione centrale riguarda l’applicabilità del Piano Casa regionale all’accertamento di conformità: se cioè i volumi non contemplati dagli strumenti urbanistici, ma rientranti nell’aumento premiale derogatorio, possano accedere alla sanatoria.
La risposta è negativa. La disciplina del Piano Casa non consente di ampliare le ipotesi di sanatoria edilizia: gli interventi in ampliamento sono consentiti solo se l’edificio cui accedono è stato realizzato legittimamente o preventivamente sanato. Il requisito della legittima realizzazione deve sussistere almeno alla data di presentazione dell’istanza, cui non è ricollegabile alcuna portata sanante. Il Collegio richiama TAR Liguria, Sez. I, n. 538 del 2017 e TAR Catanzaro, Sez. II, n. 906 del 2024. Poiché l’abuso era già eseguito al momento dell’istanza, il rigetto della sanatoria è legittimo.
Quanto al ricorso introduttivo, è infondato il motivo sulla pretesa anticipazione della demolizione d’ufficio rispetto al termine per l’adempimento spontaneo: i termini erano già decorsi. L’impugnazione dell’ordine non sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento. Infondato anche il motivo sulla pendenza dell’istanza di sanatoria: questa non paralizza i poteri repressivi del Comune, ma produce solo uno stato di quiescenza e temporanea non esecutività, cessato con il diniego (richiamati TAR Napoli, Sez. III, n. 1982 del 2015 e n. 6302 del 2014).
Quanto alla fattibilità della demolizione e alla fiscalizzazione, il Comune ha documentato, con la relazione e il computo metrico, la praticabilità della demolizione controllata senza pregiudizio per le parti legittime. Una volta accertata la possibilità tecnica del ripristino, la demolizione è atto dovuto; l’applicazione della sanzione pecuniaria resta possibile solo quando la restituzione in pristino sia impraticabile. Infine, il visto di regolarità contabile risulta acquisito in calce alla determinazione, ex art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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