Revoca del porto d’armi fondata su querela non circostanziata e non prodotta (TAR Lombardia n. 3126 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale di detenzione delle armi, subordinata a un giudizio prognostico di affidabilità rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza. Tale giudizio deve fondarsi su elementi concreti e su una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza circa il rischio di abuso. La revoca adottata sulla sola base di una denuncia-querela, non circostanziata e non supportata da riscontri istruttori, è illegittima per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti. L’amministrazione che intenda valorizzare episodi conflittuali isolati e risalenti deve indicare gli elementi fattuali da cui inferire il pericolo di abuso, tanto più in presenza di esito penale favorevole all’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, rilasciata nel 2020. La Questura provinciale avviava un procedimento di revoca dopo la segnalazione di una pendenza penale per il reato di minaccia. Conclusa l’istruttoria, con provvedimento del 15.05.2023 il Questore revocava la licenza su due presupposti: l’esistenza di uno stato di inimicizia e tensione con la famiglia vicina, desunto da alterchi sfociati in minacce per futili motivi; la comunicazione della Prefettura che, in sede di rilascio della qualifica di guardia particolare giurata, non aveva riconosciuto il porto di pistola per difesa personale per “elementi ostativi”.
Il ricorrente impugnava il decreto deducendo violazione degli artt. 10, 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, ingiustizia e sproporzione manifeste. Sottolineava che il procedimento penale era terminato con sentenza favorevole del Giudice di Pace. Il Ministero dell’Interno si costituiva con memoria di stile, producendo la documentazione posta a fondamento del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 11 del r.d. n. 773/1931, che consente la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate, e l’art. 43, nella parte in cui ammette il diniego a chi non dà affidamento di non abusare delle armi. Richiama la Corte costituzionale n. 440 del 1993, che ha dichiarato illegittima la previsione dell’onere probatorio sulla buona condotta a carico dell’interessato.
La decisione si sofferma sulla natura del titolo: il porto d’armi è deroga al divieto generale e richiede un giudizio prognostico sul rischio di abuso, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non esige la certezza tipica dell’accertamento penale. Il Collegio cita Cons. Stato, Sez. III, n. 1141 del 2024, n. 733 del 2023, n. 7581 del 2024, n. 8041 del 2021 e n. 1814 del 2017: l’inaffidabilità può giustificare il ritiro anche senza provare l’avvenuto abuso, ma deve comunque basarsi su elementi non aleatori.
Il potere discrezionale, pur ampio, è sindacabile in presenza di indici di eccesso di potere, quali errore di fatto, sviamento logico e contraddittorietà. Nel caso concreto la Questura ha ritenuto assorbente, ai fini dell’inaffidabilità, unicamente la denuncia-querela per minaccia. Tuttavia la querela non è stata prodotta in giudizio e il provvedimento non ha richiamato le circostanze fattuali che l’hanno giustificata; mancano i verbali di polizia da cui evincere lo stato di inimicizia e il contenuto delle minacce.
Il quadro istruttorio è quindi incompleto e inidoneo. Lo stesso Comando Provinciale dei Carabinieri aveva subordinato l’accertamento dei requisiti soggettivi all’esito del giudizio penale. La constatazione di uno stato di tensione collegato a un episodio isolato e risalente, peraltro non circostanziato, non basta a fondare il giudizio di inaffidabilità di un soggetto privo di carichi pendenti e di condanne. Occorreva indicare gli elementi fattuali da cui inferire, con ragionevole probabilità, il rischio di abuso, tanto più in presenza di esito penale favorevole.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, salvo il riesercizio del potere emendato dai vizi riscontrati. Il Ministero è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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