Patente e indennità di accompagnamento: la CML deve motivare l’inidoneità in concreto (TAR Lombardia n. 3125 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di inidoneità alla guida non può fondarsi sulla sola sussistenza di una condizione soggettiva, quale la titolarità dell’indennità di accompagnamento per patologia psichiatrica e neurologica, senza che dal provvedimento o dagli atti istruttori emergano le ragioni per le quali la patologia incide in concreto, sotto il profilo causale, sull’idoneità alla guida. La Commissione medica locale ha l’onere di accertare e motivare in concreto il nesso tra la patologia e l’ostacolo al rilascio o al rinnovo della patente. Ove sopravvenga un nuovo provvedimento che sostituisca quello impugnato, la domanda di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; se il ricorrente manifesti finalità risarcitorie, il giudice accerta in via incidentale l’illegittimità del provvedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di patente di guida normale A B in scadenza, si sottoponeva a rinnovo. La Commissione medica locale n. 1 di Milano, con provvedimento del 20.07.2023, esprimeva giudizio negativo al rinnovo, con l’osservazione “Titolare di indennità di accompagnamento per patologia psichiatrica e neurologica”. Il ricorrente impugnava il giudizio di inidoneità davanti al TAR Lombardia.

In sede cautelare la Sezione ordinava il riesame del provvedimento. Nel corso del giudizio la Commissione, con verbale del 16.11.2023, esprimeva giudizio positivo per il duplicato della patente, con validità di un anno e osservazione di revisione per verifica della stabilità clinica. Il ricorrente prospettava quindi la cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia l’accertamento dell’illegittimità del diniego anche a fini risarcitori e il riconoscimento di un rinnovo quinquennale o triennale. L’Azienda sanitaria eccepiva l’improcedibilità e replicava nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il provvedimento di divieto di rinnovo è stato sostituito da un nuovo atto concernente il rilascio del duplicato con validità annuale. Il ricorrente non è più destinatario di un diniego, essendo stato ritenuto idoneo seppur per un periodo limitato. La domanda di annullamento è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Poiché il ricorrente ha dedotto di agire anche a fini risarcitori, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l’accertamento incidentale dell’illegittimità del provvedimento gravato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

Nel merito le censure sono fondate. Il giudizio di inidoneità risulta fondato sulla sola sussistenza dell’indennità di accompagnamento per patologia psichiatrica e neurologica, senza che dal provvedimento o dagli atti istruttori emergano le ragioni per le quali la patologia influisca in concreto, sotto il profilo causale, sull’inidoneità alla guida. La Commissione non poteva limitarsi a rilevare la titolarità dell’indennità, ma doveva accertare in concreto per quale ragione la patologia costituisse ostacolo al rinnovo.

Quanto alla richiesta di rinnovo quinquennale o triennale, il Collegio rileva che il verbale concernente il giudizio di idoneità al rilascio del duplicato, pur contenendo la limitazione annuale, non è stato impugnato con motivi aggiunti. La domanda di rinnovo è pertanto inammissibile.

Il ricorso è accolto nei sensi e nei limiti dell’art. 34, comma 3, c.p.a., con declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento e accertamento incidentale dell’illegittimità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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