Motivazione sulle osservazioni procedimentali e capacità economica del datore di lavoro (TAR Molise n. 312 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti ad istanza di parte, qualora l’istante abbia presentato osservazioni a seguito del preavviso di rigetto, l’amministrazione è tenuta a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale del loro eventuale mancato accoglimento. Il diniego di conversione del permesso di soggiorno che ometta del tutto di considerare le osservazioni procedimentali e la documentazione fiscale prodotte dal datore di lavoro è illegittimo per violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. L’obbligo motivazionale è tanto più stringente quando le osservazioni rechino dati economici più recenti di quelli posti a base del preavviso, dovendo l’amministrazione esprimere una valutazione aggiornata della capacità economica richiesta dalla normativa di settore.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Campobasso ha rigettato, in data 8.4.2024, la domanda di conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato. L’amministrazione ha fondato il diniego sull’insussistenza del requisito della sufficiente capacità economica del datore di lavoro, desunta dai dati del Punto Fisco: imponibile IRES 2022 e differenza tra volume d’affari e acquisti della dichiarazione IVA 2022 entrambi negativi.

Il ricorrente ha esteso l’impugnativa anche al preavviso di rigetto del 20.3.2024 e ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per mancata disamina delle osservazioni presentate dal datore di lavoro, nonché l’erroneità dei presupposti reddituali. L’amministrazione si è costituita eccependo inammissibilità e irricevibilità del ricorso e carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni in rito e le respinge. Quanto all’impugnativa del preavviso, il ricorso investe in primis il provvedimento finale dell’8.4.2024, che ne costituisce l’oggetto esclusivo: l’inclusione dell’atto endoprocedimentale tra quelli gravati non incide sull’ammissibilità. Quanto alla dedotta emissione “erroneamente e in modalità automatica” del diniego ad opera dell’applicativo, il Tribunale rileva che non risulta adottato alcun atto di ritiro, sicché il provvedimento conserva piena imperatività ed efficacia.

Nel merito, il giudice richiama il tenore dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, che impone di dare ragione nel provvedimento finale del mancato accoglimento delle osservazioni. Sul punto richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui non serve un’analitica confutazione, ma deve evincersi che l’amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso per la corretta formazione della propria volontà (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9153/2024; Sez. II, n. 3351/2024).

Il Collegio rileva che il datore di lavoro aveva prodotto osservazioni dettagliate: la dichiarazione IVA 2023, con volume d’affari al netto degli acquisti pari a 106.951,00 euro; il carattere alternativo e non cumulativo dei requisiti secondo la circolare INL n. 2066 del 21.03.2023; l’andamento positivo dell’anno 2021; l’assenza di obbligo di indicare le rimanenze per le società di persone in contabilità semplificata. Tali elementi, corredati di documentazione fiscale, sono stati puntualmente trasmessi.

Il provvedimento dell’8.4.2024 ha invece del tutto omesso di considerarle, sia pure sinteticamente: da qui la palese illegittimità per violazione dell’art. 10-bis. Sotto altro profilo, i dati offerti erano più recenti di quelli posti a base del preavviso, cosicché l’amministrazione avrebbe dovuto esprimere una valutazione aggiornata della capacità economica del datore. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo di rideterminazione; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.500,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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