SCIA in sanatoria e tettoia entro i 50 mq (TAR Sicilia n. 2400 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune annulla una SCIA in sanatoria è illegittimo per difetto d’istruttoria quando la diversa consistenza del manufatto — e dunque l’esclusione dal regime semplificato — non trova riscontro nelle risultanze documentali acquisite. Per le opere di cui all’art. 20, comma 1, l.r. Sicilia n. 4/2003 (chiusura di terrazze non superiori a 50 mq e coperture con strutture precarie) la regolarizzazione postuma è sempre possibile ai sensi del comma 5, non essendo richiesta la doppia conformità urbanistica. L’esercizio dei poteri interlocutori di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 interrompe il termine e impedisce il consolidamento degli effetti della SCIA, rendendo non configurabile il ricorso all’art. 21-nonies. Il mutamento di destinazione d’uso del sottotetto non può desumersi dal solo esame della documentazione catastale né dalla presenza di arredi.
Il Fatto
Il ricorrente presenta al Comune una SCIA in sanatoria per regolarizzare la parziale copertura del terrazzo a livello, realizzata con struttura removibile in ferro e pannelli coibentati, per una superficie dichiarata di 48,60 mq. Il Responsabile della 3° Area – Territorio e Ambiente comunica l’annullamento e la conseguente inefficacia della segnalazione, assumendo il contrasto con il Piano di fabbricazione all’epoca vigente e con il Piano regolatore generale, oltre all’assenza di doppia conformità.
Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo il consolidamento della SCIA per decorso del termine di trenta giorni, l’insussistenza dei presupposti per l’autotutela e l’errore sulla consistenza della tettoia (56,40 mq secondo il Comune, 48,60 mq secondo la relazione tecnica). Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo del preteso consolidamento della SCIA. L’amministrazione, in data 15 marzo 2022, ha invitato la parte a integrare documentazione e dichiarazioni: si tratta dell’esercizio dei poteri interlocutori dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, intervenuto nel rispetto del termine dell’art. 19, comma 6-bis. Da ciò deriva l’interruzione del termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori e repressivi.
La questione viene superata a prescindere dalle diverse opzioni interpretative sull’assimilabilità della SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 alla SCIA a regime ex art. 22. L’esercizio dei poteri interlocutori esclude comunque il consolidamento degli effetti e rende infondate le censure sul consolidamento e sull’illegittimo ricorso all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, non configurabile nella fattispecie.
Merita invece accoglimento il motivo fondato sull’art. 20, commi 1, 2 e 3, l.r. n. 4/2003. La tettoia, di 48,60 mq, rientra nella deroga che esclude concessioni e autorizzazioni per la copertura di terrazze non superiori a 50 mq con strutture precarie. Il provvedimento impugnato si fonda sull’assenza della doppia conformità, requisito non necessario: il comma 5 della norma regionale consente la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate, fatti salvi il nulla osta paesaggistico e le prescrizioni del comma 2.
Il Collegio rileva poi un autonomo difetto d’istruttoria sull’estensione della copertura. La SCIA e la relazione tecnica indicano 48,60 mq; il provvedimento parla di 56,40 mq senza spiegare come l’amministrazione abbia individuato la diversa consistenza, affidandosi a un sopralluogo precedente riferito a una situazione dei luoghi verosimilmente modificata. Parimenti carente è l’assunto sullo stato legittimo del fabbricato: il mutamento di destinazione del sottotetto è desunto dal verbale del 18 marzo 2021 e dalla sola documentazione catastale, mentre l’allegato fotografico mostra un locale adibito a ripostiglio e lavanderia, funzione non mutata dalla presenza di arredi.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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