Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 3142 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112 c.p.a. la ripartizione dell’onere della prova segue la regola generale dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, cioè l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale e la sua rituale notifica con il decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Sull’amministrazione convenuta incombe invece l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa, segnatamente l’integrale adempimento. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni sull’eseguito, non assolve tale onere e determina l’accoglimento del ricorso, con ordine di ottemperanza e nomina del Commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3010/2024, il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per il servizio di insegnamento a tempo determinato svolto in quattro anni scolastici. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al pagamento della somma di € 2.000,00 oltre accessori.

La sentenza, notificata e divenuta definitiva, era rimasta priva di esecuzione spontanea. La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di adempimento e, in via subordinata, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma, senza dedurre alcunché sull’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza e li ritiene tutti integrati. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato; è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996; non consta alcun adempimento da parte del Ministero.

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c. e ne fa applicazione nel rito dell’ottemperanza: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli.

La ricorrente ha assolto il proprio onere, dimostrando il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.. Incombeva pertanto sull’amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna giustificazione dell’inadempimento.

Il ricorso è quindi accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’ufficio, che provvederà entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il Commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamando le pronunce del T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479 e del T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *