Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e onere della prova dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3143 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione, individuato nel titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo. In applicazione dell’art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli: spetta pertanto all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La costituzione in giudizio di mera forma, priva di allegazioni sull’esecuzione, non assolve tale onere e non impedisce l’accoglimento del ricorso. In caso di perdurante inerzia, il giudice nomina il Commissario ad acta; la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa in presenza di specifiche difficoltà legate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4253/2024, ha riconosciuto il diritto del ricorrente, docente a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, al pari dei docenti di ruolo, condannando il Ministero all’attribuzione della somma di € 1.500,00 oltre accessori.
Il Ministero non ha dato spontanea esecuzione alla sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna alle spese, la distrazione delle stesse in favore dei difensori e la liquidazione dell’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza. La pretesa del ricorrente risulta fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e non consta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza. Il ricorso è pertanto fondato.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Il ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, integrato dalla previsione dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a. Su questa base, incombeva sull’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia del fatto ovvero l’estinzione del diritto.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La costituzione di mera forma resta quindi priva di effetto sul piano probatorio e il ricorso viene accolto.
Il Collegio ordina all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione debitrice.
Quanto al compenso del Commissario, il Tribunale ritiene applicabile per analogia la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamata dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 e applicabile “per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso.
Il Collegio esclude invece la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto delle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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