Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1223 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante emissione della carta e accredito della somma corrispondente alle annualità riconosciute. Constatata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta. Ove richiesta dalla parte e non sussistano ragioni ostative, va fissata la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20 giugno 2024 n. 711, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.
La condanna riguarda annualità distinte per ciascun ricorrente, con importi complessivi differenziati, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere contestazioni nel merito. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio accerta in primo luogo l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Verifica poi l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Su queste basi ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. L’ottemperanza deve avvenire mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Il collegio ritiene altresì sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Questi dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Ricorrendo richiesta di parte e non ravvisandosi ragioni ostative, il tribunale fissa la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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