Proroga automatica delle concessioni demaniali: legittima la revoca comunale (TAR Lazio n. 318 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente ex lege, perché le norme nazionali che ne dispongono l’estensione contrastano con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e vanno disapplicate dal giudice e dalla pubblica amministrazione. Il Comune che, dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria, riconduce l’efficacia delle concessioni al termine conforme al diritto europeo esercita un potere doveroso e non un’autotutela, con la conseguenza che non trovano applicazione l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e il diritto all’indennizzo. La procedura ricognitiva della proroga legale, articolata nella sola pubblicazione dell’istanza sull’albo comunale, non integra un’evidenza pubblica idonea a salvaguardare il titolo ai sensi della legge n. 118/2022. La proroga tecnica è ammessa solo se la gara è già bandita o deliberata in tempi brevissimi, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente gestiva una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2015 per finalità turistico-ricreative. Il Comune aveva dapprima riconosciuto l’estensione della durata fino al 2033 in forza dell’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018, apponendo la relativa dicitura sul titolo. Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, l’amministrazione ha revocato il precedente indirizzo, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023 e, con la determina n. 2722 del 30.12.2023, ha disposto una proroga tecnica fino al 31.12.2024.

La società concessionaria ha impugnato la determina e la delibera di indirizzo che ne costituisce il presupposto, lamentando la riduzione della durata del rapporto, la violazione delle norme sulla proroga e l’illegittimo esercizio del potere di revoca, con conseguente lesione dell’affidamento maturato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata secondo cui il diritto dell’Unione impone che il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali avvengano all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Ne deriva l’incompatibilità e la disapplicazione delle norme nazionali che prevedono l’estensione automatica, comprese quelle del d.l. n. 198/2022 e del d.l. n. 131/2024, che ha differito il termine al 30 settembre 2027.

Quanto alla clausola di salvezza delle gare deliberate prima dell’entrata in vigore della novella, il Tribunale esclude che la procedura avviata dal Comune nel 2020 possa qualificarsi come selettiva, imparziale e trasparente. L’avviso pubblico si limitava a pubblicare le istanze di proroga per venti giorni sull’albo on line, senza alcun avvertimento ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare istanze concorrenti e senza indicazione delle caratteristiche del bene. Il mero rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo, né sul piano pubblicitario né su quello contenutistico.

Richiamando le pronunce del Cons. Stato, Sez. IV, n. 10131 e n. 10132 del 2024 e di Cons. Stato, Sez. VII, n. 1688 del 2025, la sentenza esclude altresì la configurabilità di una revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Il Comune non ha esercitato un potere di autotutela, ma ha dato doverosa applicazione al diritto europeo e alla normativa sopravvenuta, riconducendo l’efficacia dei titoli a una durata compatibile con i principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza. Mancano quindi i presupposti per la comunicazione di avvio del procedimento e per l’indennizzo.

Le censure ulteriori sono dichiarate inammissibili, per difetto di interesse, non essendo ravvisabile una procedura selettiva cui riferire le norme invocate. Nel respingere il ricorso, il Collegio auspica che l’amministrazione bandisca sollecitamente la gara, ammettendo una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari, in linea con il principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *