Concessioni demaniali: proroga tecnica e disapplicazione della proroga ex lege (TAR Lazio n. 319 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 2033, perché l’art. 1, commi 682, 683 e 684, l. n. 145/2018 e le successive norme di proroga contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE, e vanno disapplicati dal giudice e dalla pubblica amministrazione. Il Comune che, dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria, riconduca l’efficacia del titolo a una data anteriore non esercita un potere di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma dà doverosa attuazione al diritto europeo: non occorrono la comunicazione di avvio del procedimento né un indennizzo. La mera pubblicazione delle istanze di proroga per venti giorni all’albo pretorio, priva di avviso ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare domande concorrenti, non integra una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità. La proroga tecnica è ammessa solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara, quando l’amministrazione abbia già indetto o deliberato di indire la procedura.
Il Fatto
La ricorrente gestiva una concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo rilasciata dal Comune nel 2015, con scadenza originaria al 2033 in forza dell’estensione ex lege. Nel 2020 il Comune aveva pubblicato le istanze di proroga e apposto sul titolo la dicitura di validità sino al 31.12.2033. Dopo le sentenze gemelle n. 17 e n. 18 del 2021, l’ente ha superato quel precedente indirizzo e, con la delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e la determina n. 2722 del 30.12.2023, ha disposto la proroga tecnica delle concessioni in essere sino al 31.12.2024.
La concessionaria ha impugnato quegli atti davanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità della riduzione della durata del titolo, la violazione dell’affidamento, l’inapplicabilità della disciplina sopravvenuta e l’illegittimità della revoca per difetto di motivazione e di comunicazione di avvio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando i precedenti conformi del Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479, 4480 e 4481 del 2024 e le decisioni della stessa Sezione. Il punto di partenza è la constatazione che il diritto dell’Unione impone il rilascio o il rinnovo delle concessioni all’esito di una procedura di evidenza pubblica: le norme statali di proroga automatica vanno quindi disapplicate, anche a prescindere da un intervento del legislatore.
Quanto alla proroga tecnica al 2024, il Tribunale ha osservato che la relativa disciplina è stata già ritenuta disapplicabile per contrasto con il diritto europeo, e che nel caso concreto la ricorrente non l’aveva comunque invocata. La ritenuta salvezza delle gare deliberate prima dell’entrata in vigore del d. l. n. 131/2024 non opera: la procedura seguita dal Comune nel 2020 non può qualificarsi come selettiva, perché la pubblicazione dell’avviso per venti giorni non conteneva alcun avvertimento ai potenziali concorrenti e serviva solo a consentire osservazioni e opposizioni dei terzi.
Ha aggiunto il Collegio, sulla scorta di Cons. Stato, Sez. IV, n. 10132 e 10131 del 2024, che gli atti impugnati non costituiscono esercizio di autotutela, ma doverosa applicazione del diritto nazionale in conformità a quello dell’Unione: da ciò l’esclusione tanto della comunicazione di avvio quanto dell’indennizzo. Nessuna tutela può ricevere l’affidamento del concessionario a fronte di provvedimenti che si pongono in contrasto con la disciplina europea.
Il Collegio ha quindi dichiarato inammissibili le censure costruite sull’art. 3, comma 2, d. l. n. 198/2022, che presuppone un rinnovo conseguito mediante vera selezione, e ha respinto il motivo sull’estensione al 2025. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese, e con l’auspicio che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara, previa eventuale breve proroga tecnica limitata ai tempi della procedura.
Nota della Redazione
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