Avviso orale: competenza del Questore e revocabilità dei divieti (TAR Sicilia n. 1899 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La competenza territoriale a emanare l’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 si radica nel luogo in cui il soggetto manifesta i comportamenti socialmente pericolosi, e non nel luogo di residenza anagrafica. L’avviso orale adottato dal Questore non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura cautelare e preventiva della misura. I gravi indizi di condotte violente, desunti da precedenti penali e da frequentazioni controindicate, integrano i presupposti di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. L’assenza di una durata minima e massima dei divieti connessi all’avviso orale non determina illegittimità costituzionale, poiché il sistema appresta un meccanismo di revoca ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’avviso orale emesso nei suoi confronti dal Questore, unitamente ai divieti imposti ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava su una serie di elementi: una denuncia per maltrattamenti in famiglia, una condanna per lesioni personali aggravate, un procedimento penale per percosse, minacce e tentata estorsione, nonché numerosi controlli in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia.

Il ricorrente articolava quattro motivi, censurando l’incompetenza territoriale del Questore, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza dei presupposti e l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 per mancata previsione di un termine minimo e massimo dei divieti. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza non appellata. Il Ministero dell’Interno chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo, il Tribunale osserva che la dimora rilevante ai fini dell’individuazione della Prefettura competente coincide con lo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i comportamenti socialmente pericolosi. Nel caso concreto tali condotte si erano verificate nel territorio del Questore procedente, circostanza sufficiente a fondare la competenza a prescindere dalla residenza anagrafica, richiamando TAR Veneto, sez. I, n. 1928 del 2022.

Il secondo motivo è infondato. La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’avviso orale non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in coerenza con TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 996 del 2023 e TAR Calabria, sez. I, n. 1628 del 2022.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale ravvisa evidenti indizi di condotte violente che consentono di annoverare il ricorrente tra i soggetti di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. La valutazione dei presupposti risulta sorretta da un’istruttoria adeguata.

Sul quarto motivo, la questione di legittimità costituzionale concernente l’assenza di una cornice edittale dei divieti, sollevata con l’ordinanza Cass. pen. n. 47076/2021, è stata dichiarata assorbita dalla Corte cost. n. 2 del 2023. Il Collegio evidenzia che, pur mancando una durata minima o massima, l’avviso orale è revocabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con un meccanismo di favor improntato al silenzio-assenso per il soggetto istante.

Il Tribunale compensa le spese di lite, considerato che la questione di costituzionalità è stata definita solo dopo la proposizione del ricorso, e in riforma del decreto della Commissione ex art. 14 disp. att. c.p.a. ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando a separato decreto la liquidazione del compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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