Demolizione illegittima se la descrizione dell’abuso non distingue le opere aggiunte (TAR Sicilia n. 3199 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione è legittima solo se consente al destinatario di individuare con Precisione le opere abusive da rimuovere. La descrizione dell’immobile che si limiti a riportare superfici e volumetrie complessive, senza distinguere gli elementi preesistenti dagli ampliamenti contestati, non soddisfa l’onere motivazionale e rende illegittimo il provvedimento. Il calcolo della volumetria, peraltro, è soggetto a criteri di computo diversi e non costituisce da solo prova della corrispondenza tra opera accertata e opera da abbattere. L’annullamento non preclude all’Amministrazione l’adozione di nuovi provvedimenti, in esito alla istanza di sanatoria o in relazione agli elementi effettivamente aggiunti. La presentazione della domanda ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sospende temporaneamente l’esecuzione dell’ordine, ma non ne determina inefficacia né improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordine di demolizione emesso dal Comune in relazione a opere eseguite su un immobile preesistente danneggiato da un incendio. Secondo l’Amministrazione, gli interventi di ristrutturazione avrebbero comportato un aumento di superficie coperta e di cubatura rispetto all’edificio originario.

Il ricorrente deduce difetto di istruttoria e di motivazione: l’ordinanza non indicherebbe in modo intelligibile quali opere dovrebbero essere rimosse, così impedendo una valutazione concreta dei danni derivanti dalla demolizione. Il Comune si difende sostenendo che il provvedimento contiene un’analitica descrizione dell’immobile e che il verbale di sopralluogo della Polizia municipale ha portata fidefaciente. Nelle more del giudizio il ricorrente presenta istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’interesse a ricorrere. Richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 2990 del 2024, il Tribunale afferma che la domanda di accertamento di conformità non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità dell’ingiunzione: l’esecuzione della sanzione resta solo temporaneamente sospesa, mentre resta integra la possibilità per il giudice di conoscere della legittimità del provvedimento. Il ricorso è quindi procedibile.

Nel merito, il Tribunale confronta il caso concreto con i precedenti richiamati dalle parti. In quelli (TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 2391 del 2022 e la sentenza dello stesso TAR Catania citata dal Comune) gli abusi erano specificati in maniera circostanziata, mediante precisa descrizione di consistenza, collocazione, misura e materiali. Nel caso di specie, invece, la descrizione contenuta nel provvedimento e nella comunicazione della Polizia municipale non permette di distinguere quali fossero gli elementi già presenti anteriormente e quali gli ampliamenti.

Il Collegio richiama Cass. pen., Sez. III, n. 51058 del 2018, secondo cui il calcolo della volumetria può essere soggetto a criteri diversi e la corrispondenza tra immobile da demolire e immobile accertato va desunta non dal solo volume, ma dalla sostanziale coincidenza ricavabile da tutti gli elementi disponibili. Ne consegue che non risultano intellegibili né gli elementi aggiunti all’immobile accatastato, né se l’ordine riguardi l’intero edificio o i soli elementi aggiunti.

Il primo motivo è pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Tribunale precisa che l’effetto conformativo della sentenza non impedisce all’Amministrazione di adottare nuovi provvedimenti, sia in esito all’istanza in sanatoria sia in relazione agli elementi asseritamente aggiunti, ove ne sussistano i presupposti. L’annullamento non coinvolge invece la comunicazione della Polizia municipale, priva di contenuto provvedimentale lesivo. Le spese sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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