Modifiche d’ufficio regionali alla variante urbanistica solo per interessi sovracomunali (TAR Liguria n. 1233 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di approvazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti, anche adottate ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 49/2009, la Regione può esercitare il potere di modifica d’ufficio di cui all’art. 10 della legge n. 1150/1942 e agli artt. 38 e 44 della legge urbanistica regionale soltanto a tutela di interessi pubblici di rango sovracomunale. Le modifiche regionali devono pertanto risultare indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale sovraordinato, la tutela del paesaggio o la dotazione degli standards urbanistici minimi, con specifica motivazione sul punto. Diversamente opinando, la disposizione regionale che attribuisse alla Regione un potere discrezionale illimitato di incidenza su qualsiasi parametro urbanistico violerebbe gli artt. 5 e 118 Cost., compromettendo l’autonomia comunale nella pianificazione del territorio.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al Comune un’istanza ex art. 7 della legge regionale n. 49/2009 per la demolizione di un manufatto non abitativo e la ricostruzione, con ampliamento volumetrico, di un edificio abitativo, con delocalizzazione e variante al PRG vigente. Il Comune esprime assenso e adotta la correlata variante.

Il Settore Urbanistica regionale, nella relazione tecnica istruttoria, propone l’approvazione con modifiche dei parametri urbanistico-edilizi: riduzione dell’altezza massima e del numero dei piani, nonché realizzazione dei parcheggi pertinenziali soltanto a raso, in luogo degli interrati. La Giunta regionale approva la variante condizionandola all’accettazione di tali prescrizioni, poi recepite dal Consiglio comunale. La società impugna la deliberazione regionale e, con motivi aggiunti, quella comunale di recepimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il progetto comporta variante al PRG vigente da oltre dieci anni, ma che l’intervento, in forza della normativa speciale regionale, rientra tra le varianti in attuazione di leggi speciali, ammesse dall’art. 47-bis della legge urbanistica regionale n. 36/1997.

Il thema decidendum concerne l’art. 7, comma 4, della legge regionale n. 49/2009, che consente al Comune di assentire gli interventi con delocalizzazione previa approvazione regionale delle varianti concernenti parametri diversi dall’incremento volumetrico. Il Collegio ne offre un’interpretazione costituzionalmente orientata: la norma si limita a chiarire che, quando la variante incide sul solo parametro volumetrico, l’approvazione regionale è superflua, perché quel parametro è già disciplinato dalla legge speciale.

Essa non attribuisce invece alla Regione un potere di modifica d’ufficio più ampio di quello ordinario. Le modifiche regionali restano esercitabili solo a tutela di interessi pubblici superiori, che trascendono la sfera locale, come il rispetto dei piani territoriali sovraordinati, la tutela del paesaggio e la dotazione degli standards. Il Collegio richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa sul carattere tassativo del potere regionale e la pronuncia della Corte costituzionale n. 13 del 1980, che ha ritenuto illegittime modifiche essenziali ai piani regolatori non giustificate dall’adeguamento a leggi statali o regionali.

Nel caso concreto, le modifiche imposte non appaiono indispensabili per assicurare il rispetto del PTCP o la tutela del paesaggio. La realizzazione di un’autorimessa interrata entro la preesistente linea altimetrica del piano di campagna naturale è anzi meno rilevante, ai fini paesistici, di un parcheggio a raso. La legge statale sui parcheggi pertinenziali, inoltre, favorisce la realizzazione in sottosuolo. Manca infine specifica motivazione sull’indispensabilità delle modifiche.

Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con illegittimità derivata della deliberazione comunale di recepimento. Le spese sono poste a carico della Regione Liguria e compensate con il Comune, cui le modifiche erano state imposte come condizione per l’approvazione regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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