Inidoneità al servizio di polizia e sindacato sulla prognosi di recidiva (TAR Marche n. 319 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’idoneità al servizio di istituto del personale delle Forze di polizia spetta in via esclusiva agli organismi della sanità militare di cui al d.P.R. n. 461/2001 e agli artt. 193, 194 e 198 del d.lgs. n. 66/2010, non ai medici privati né agli organi del servizio sanitario nazionale. Tali commissioni devono acquisire gli apporti specialistici pubblici e privati, ma il giudizio finale è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della logicità e coerenza del ragionamento. È pertanto legittimo il provvedimento che, sulla base di diagnosi specialistiche concordanti, qualifichi l’episodio come disturbo dissociativo e formuli una prognosi di recidiva legata allo stress del servizio. Resta esclusa la necessità di una c.t.u. o di una verificazione quando il giudizio tecnico non presenti profili di manifesta illogicità.

Il Fatto

La ricorrente, agente della Polizia di Stato, è stata sottoposta a valutazione dopo un episodio comportamentale anomalo verificatosi durante il tragitto verso la sede di servizio e proseguito in Questura. Sottoposta a visita psichiatrica, le veniva diagnosticato un episodio verosimilmente dissociativo su base stressogena, poi regredito con terapia farmacologica e psicoterapia. La C.M.O. di Roma la giudicava permanentemente non idonea al servizio di istituto, con reimpiego nei ruoli civili ai sensi del d.P.R. n. 339/1982.

Avverso tale giudizio la ricorrente proponeva ricorso alla Commissione Medica Interforze di 2ª istanza, producendo una perizia di parte che inquadrava la vicenda come disturbo dell’adattamento. La C.M.I., acquisiti ulteriori accertamenti e il test di Rorschach, confermava l’inidoneità, valorizzando un pregresso episodio risalente all’età di diciassette anni. L’agente impugnava quindi il verbale davanti al TAR, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e violazione delle tabelle del d.P.R. n. 834/1981.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso e affronta anzitutto i profili procedurali. Quanto alla mancata acquisizione della perizia di parte, la stessa documentazione depositata dalla ricorrente dimostra che la relazione giunta alla Commissione era priva di sottoscrizione e dunque priva di valenza probatoria. La censura di violazione dell’art. 5 del D.M. n. 198/2003 non coglie nel segno: le tabelle allegate al d.P.R. n. 834/1981 contemplano le nevrosi tra le infermità che possono fondare l’inidoneità permanente, e l’infermità accertata è assimilabile a una psico-nevrosi di media entità.

Infondato è anche il motivo fondato sugli artt. 32 e 38 Cost.: non viene in rilievo la disciplina del d.lgs. n. 81/2008, ma l’idoneità al servizio tout court, la cui competenza spetta alle Commissioni Medico Ospedaliere secondo il d.P.R. n. 171/2011. Le norme sull’accertamento dell’inidoneità tutelano in primo luogo il dipendente, e l’ordinamento appresta strumenti di sostentamento, tra cui il transito nei ruoli civili.

Nel merito, il Collegio ritiene non illogica la qualificazione della patologia. Tutti gli specialisti che hanno visitato la ricorrente, a partire dalla prima psichiatra, hanno concordemente parlato di episodio dissociativo; la C.M.I. ha disposto ulteriori accertamenti, inclusa una visita psichiatrica e il test di Rorschach, che hanno confermato la diagnosi. Quanto all’episodio giovanile, il Tribunale ritiene singolare che il genitore, ex sottufficiale, lo abbia riferito spontaneamente alla prima visita, associandolo all’evento recente: ne deduce che si sia trattato di un evento ben più rilevante di un semplice diverbio scolastico.

Il fulcro è però il giudizio di idoneità. Non si discute della salute mentale dell’agente, ma della capacità di svolgere un servizio intrinsecamente stressante, con ritmi imprevedibili, emergenze e uso dell’armamento. L’art. 5, comma 2, del D.M. n. 198/2003 impone una valutazione globale che tenga conto della natura dell’infermità, dell’età, della qualifica e delle funzioni. La prognosi di recidiva, se si verificasse in attività rischiose, potrebbe mettere a repentaglio l’incolumità della ricorrente e dei colleghi: giudizio non manifestamente illogico, che esclude la necessità di una c.t.u. o di una verificazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della tutela del diritto al lavoro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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