Limiti alla circolazione su strade vicinali e diniego di autorizzazione in deroga (TAR Marche n. 320 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego di autorizzazione in deroga a un’ordinanza sindacale che limiti la circolazione su strade vicinali quando il provvedimento indichi in modo esauriente le ragioni tecniche del divieto e i percorsi alternativi utilizzabili con i mezzi ordinari. Grava sul richiedente l’onere probatorio di dimostrare l’interclusione assoluta dei fondi o l’eccessiva lunghezza dei percorsi alternativi, non essendo sufficiente una planimetria che non li evidenzi. Le limitazioni alla circolazione determinate dallo stato dei luoghi, come quelle relative a strade vicinali non agevolmente percorribili, non hanno efficacia temporanea predeterminata e permangono fino alla eliminazione delle cause di pericolosità. L’eccesso di potere non è configurabile per il solo ritardo nella manutenzione stradale, non esistendo un termine perentorio per l’esecuzione dei relativi lavori.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni agricoli in località Campore, impugna il provvedimento con cui il Sindaco ha rigettato l’istanza di rilascio di un’autorizzazione in deroga a una precedente ordinanza sindacale che aveva inibito la circolazione, salvo che per i mezzi adibiti alle attività agricole, su due tratti stradali vicinali prossimi alle sue proprietà.
Il ricorrente deduce di essersi visto precludere l’accesso ai fondi con i normali automezzi e di rischiare sanzioni per violazione dell’ordinanza. Chiede l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto all’autorizzazione e il risarcimento del danno. Il Comune non si costituisce. La causa perviene alla decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che buona parte delle censure investe in realtà l’ordinanza sindacale del 2009 e costituisce quindi doglianza tardiva. L’acquisto dei terreni nel 2011 non sana il difetto, perché il ricorrente li ha acquisiti dal proprio padre e doveva presumersi a conoscenza del provvedimento; in ogni caso gravava su di lui l’onere di verificare lo stato dei luoghi prima dell’acquisto.
Nel merito, le censure sono infondate. L’ordinanza espone le ragioni tecniche che giustificano la limitazione ai soli mezzi idonei all’attività agricola, dotati di caratteristiche che ne consentono l’uso anche in condizioni difficili. Non è imputabile al Comune l’interpretazione restrittiva della nozione di mezzi agricoli fornita in occasione della contestazione, come riconosciuto dal giudice di pace che ha annullato la sanzione.
Quanto all’asserita efficacia temporanea dei provvedimenti di limitazione, il Tribunale distingue i provvedimenti legati a eventi particolari da quelli connessi allo stato dei luoghi, come le zone a traffico limitato o le strade vicinali non percorribili agevolmente dai mezzi ordinari. Se la limitazione dipende da fenomeni di erosione della sede stradale, l’ordinanza può avere efficacia sino alla eliminazione delle cause che rendono pericolosa la circolazione.
Sul diniego dell’autorizzazione in deroga, il provvedimento indica in modo esauriente le ragioni del rigetto e i percorsi alternativi utilizzabili con mezzi diversi da quelli agricoli. A fronte di tali indicazioni il ricorrente ha allegato una planimetria poco intelligibile, che non evidenzia i percorsi suggeriti dal Sindaco: resta così inadempiuto l’onere probatorio minimo, che era del tutto esigibile mediante una planimetria dettagliata o una stampa da applicativo cartografico.
L’indicazione dei percorsi alternativi rende irrilevante l’indagine sulla manutenzione delle strade. I Comuni versano in situazione finanziaria difficoltosa e i lavori vanno scaglionati secondo priorità, senza un termine perentorio, ferma la responsabilità dell’ente per i sinistri dovuti a cattiva manutenzione. L’ordinanza menziona peraltro interventi eseguiti, e non si può pretendere l’asfaltatura di strade vicinali, intervento sproporzionato rispetto all’utenza. Il ricorso è respinto in tutte le domande; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.