Sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia anche in caso (TAR Sicilia n. 1453 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, e come modificato dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e a quello militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, ma comporta l’abrogazione della stessa norma sostituita, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il beneficio spetta quindi anche in caso di congedo a domanda, essendo la disposizione formalmente richiamata in vigore dall’art. 1911, comma 3, c.o.m.. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato congedato a domanda dopo aver maturato l’età di 55 anni e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre accessori.

L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 16 aprile 2025 e decisa con accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, come affermato dal C.G.A. n. 865 del 2022 e da Cons. St. n. 1231 del 2019.

Anche l’eccezione di prescrizione è infondata. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dalla trasmissione del prospetto di liquidazione, e grava sull’INPS l’onere di provare la data di inizio del corso prescrizionale, trattandosi di eccezione in senso proprio (Cons. Stato n. 3807 del 2024). Nella specie l’INPS si è limitata a un’affermazione generica, mentre il ricorrente ha depositato il prospetto TFS del 29 novembre 2019 e l’atto di costituzione in mora del 27 febbraio 2024.

Nel merito il ricorso è accolto. Il percorso argomentativo muove dalla successione degli interventi normativi: l’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 avevano progressivamente esteso i sei scatti, ma con limiti soggettivi e oggettivi. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del c.o.m. non fa rivivere la formulazione originaria, ma travolge la norma sostituita: non opera, quindi, il limite della cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso, con esclusione del congedo a domanda.

Trova così conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, espressamente richiamato dall’art. 1911, comma 3, c.o.m. L’ambito soggettivo comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, in forza del richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981 e al d.P.R. n. 150/1987. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.

Quanto al termine del 30 giugno, la Corte esclude la natura decadenziale. Il comma 3 dell’art. 6-bis collega il rispetto del termine alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo: si tratta di un onere, non di una condizione di ammissibilità della domanda, né di un presupposto per l’attribuzione dei sei scatti. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento degli accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994, nei soli limiti degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione (Cass. civ. n. 13624 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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