Gazebo, tettoie e pavimentazioni: valutazione unitaria dell’abuso edilizio (TAR Puglia n. 319 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, la valutazione dell’intervento deve essere compiuta in modo unitario e funzionale, non atomistico: opere strutturalmente distinte ma strumentali al medesimo scopo pratico si considerano nel loro insieme, al fine di apprezzarne il reale impatto sul territorio. Ne deriva che gazebo di ampie dimensioni, tettoie stabili in legno e pietra, pavimentazioni e vialetti in pietra, per estensione e materiali, non rientrano nel regime dell’edilizia libera e richiedono il permesso di costruire. L’assenza del titolo legittima l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, anche a prescindere dal profilo paesaggistico. Il carattere pertinenziale dell’opera è escluso quando le dimensioni siano tali da alterare in modo visibile lo stato dei luoghi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare adibito a eventi, impugnava l’ordinanza di demolizione con cui il Comune le aveva ingiunto la rimozione di una serie di opere realizzate nel lotto di pertinenza: una piscina fuori terra, gazebo amovibili, una moquette, un gazebo a pianta rettangolare di circa 15,50 x 10,50 metri, due tettoie contigue, la pavimentazione in lastre di pietra e tre vialetti.

La ricorrente deduceva che le opere rientrassero nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, lett. e-ter, d.P.R. n. 380/2001 e del Glossario, che gazebo e tettoie avessero carattere pertinenziale e accessorio, che fossero state realizzate prima dell’introduzione del vincolo paesaggistico e che, in ogni caso, richiedessero al più una SCIA. Lamentava inoltre la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, osservando che la controversia sull’estensione del vincolo a bosco non riveste carattere pregiudiziale: l’ordinanza impugnata trova autonoma giustificazione nella carenza del titolo edilizio, a prescindere dal profilo paesaggistico.

Nel merito, il TAR ha ritenuto errata la lettura atomistica delle opere proposta dalla ricorrente. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania Salerno n. 2714 del 2023), il giudice ha affermato che l’incidenza sull’assetto del territorio va apprezzata in modo globale, considerando l’elemento funzionale e non il solo profilo strutturale. Le opere, nel loro insieme, modificano secondo un disegno funzionale unitario una porzione molto estesa del territorio, con accorgimenti costruttivi idonei a garantirne la stabilità nel tempo: da qui la necessità del permesso di costruire.

Anche considerando le opere singolarmente, il Collegio ha escluso l’edilizia libera. Le tettoie, che occupano complessivamente mq 369,5 con struttura stabile in legno e pietra, non hanno carattere pertinenziale per le dimensioni e l’alterazione visibile (Cons. Stato n. 904 del 2019). Il gazebo, per estensione (mq 162,75) e materiali, avrebbe richiesto il titolo edilizio, poiché il Glossario esclude dall’autorizzazione solo il gazebo non stabilmente infisso al suolo e di limitate dimensioni (TAR Puglia Bari n. 914 del 2024).

Quanto alla pavimentazione e ai vialetti in pietra, il TAR ha ribadito che l’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 non consente di coprire liberamente qualunque estensione di suolo: la pavimentazione trasforma permanentemente il suolo, riduce la superficie filtrante ed è percepibile esteriormente, ed è realizzabile in edilizia libera solo se di entità minima, in assoluto e in rapporto al contesto (Cons. Stato n. 1659 del 2024).

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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