Ricorso inammissibile per carenza di interesse contro atto endoprocedimentale (TAR Emilia-Romagna n. 319 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’azione di annullamento è subordinata alla sussistenza e alla persistenza dell’interesse ad agire, che richiede un pregiudizio concreto e attuale. Nel procedimento di finanza di progetto, la delibera con cui l’Amministrazione, all’esito della prima fase, rinvia a un successivo atto la dichiarazione di fattibilità del progetto e l’individuazione del soggetto promotore non è immediatamente lesiva. Essa costituisce atto endoprocedimentale non impugnabile, in assenza di un arresto procedimentale o di un vincolo inderogabile al contenuto del provvedimento finale.

Il Fatto

Il Comune di Cesenatico ha pubblicato un avviso esplorativo per la presentazione di proposte di project financing per lo sviluppo del porto turistico “Onda Marina”. Due operatori hanno risposto all’avviso, tra cui la società ricorrente. Il Gruppo Tecnico, ritenendo opportuno un confronto con l’altra società per modifiche al progetto, ha chiesto alla Giunta di pronunciarsi sul potenziale interesse pubblico. La Giunta, con la deliberazione impugnata, ha rinviato a un successivo atto la dichiarazione di fattibilità e l’individuazione del promotore. La società non prescelta ha impugnato la delibera, deducendo vizi di violazione della lex specialis e dell’art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, giudicandola fondata. Ha richiamato il principio per cui l’interesse ad agire richiede il requisito della personalità, dell’attualità e della concretezza del pregiudizio, che di regola presuppone la conclusione del procedimento.

Il Collegio ha ricostruito il procedimento di finanza di progetto come bifasico: una prima fase di valutazione delle proposte, conclusa con l’approvazione del progetto e l’individuazione del promotore, e una seconda fase di confronto concorrenziale. La lesione sorge solo al termine della prima fase, con il provvedimento che dichiara la fattibilità e inserisce il progetto nella programmazione.

Nel caso di specie, la delibera impugnata rinviava espressamente a una successiva delibera la dichiarazione di fattibilità del progetto, l’individuazione del promotore e l’inserimento negli strumenti di programmazione. Non essendosi conclusa la prima fase, non vi era alcuna lesione concreta e attuale per la ricorrente. La delibera è stata qualificata come atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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