Attivazione della Carta del docente per effetto di sentenza esecutiva (TAR Lazio n. 7240 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo, azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Sussistono le condizioni dell’azione quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, escludendo la liquidazione di un compenso per tale attività.
Il Fatto
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero all’attivazione del beneficio. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione in data 17 aprile 2024. A fronte della mancata esecuzione, la ricorrente ha adito il TAR con ricorso per ottemperanza, limitatamente all’attivazione della Carta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione di ottemperanza. In particolare, ha rilevato la corretta notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Nel merito, non essendo contestato che la sentenza non avesse trovato esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Direttore generale preposto alla Direzione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso aggiuntivo.
Il Tribunale ha invece ritenuto di non dover applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., valorizzando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio. Ha infine regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, liquidandole in favore della ricorrente con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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