Sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione e natura permanente dell’abuso (TAR Sicilia n. 3206 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 sanziona la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e non la realizzazione dell’abuso edilizio; il suo presupposto è dunque l’inottemperanza accertata dopo l’entrata in vigore della legge n. 164/2014, con esclusione di ogni violazione del principio di irretroattività quando il termine di novanta giorni sia scaduto in epoca successiva. L’illecito edilizio ha natura permanente, sicché il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla cessazione della situazione di illiceità e non dalla constatazione dell’abuso. In presenza di opere realizzate su aree vincolate ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 o inedificabili, la sanzione va irrogata nella misura massima di euro 20.000,00, senza margine di discrezionalità né onere motivazionale. L’ordine di demolizione non impugnato nel termine di decadenza rende irricevibile la censura che lo investa in via successiva.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune di Lipari aveva applicato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per l’inottemperanza a un precedente ordine di demolizione. La vicenda traeva origine dal rigetto, risalente al 2005, di un’istanza di condono edilizio presentata nel 1986 e dalla successiva ordinanza di demolizione del 2019, relativa a immobili adibiti da decenni ad attività di ristorazione e turistico-ricettiva.
I ricorrenti deducevano l’illegittimità dell’ordine di demolizione per violazione del legittimo affidamento e difetto di motivazione rafforzata, oltre all’estraneità di uno di essi alla titolarità degli immobili. Contestavano poi la sanzione per intervenuta prescrizione, per l’applicazione della misura massima e per l’asserita irretroattività della norma sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riqualificato il perimetro del giudizio. Le prime censure investivano in realtà l’ordinanza di demolizione e non il provvedimento sanzionatorio. Poiché tale ordine era stato notificato il 26 ottobre 2019 e impugnato solo con ricorso notificato nel settembre 2020, la doglianza è stata dichiarata irricevibile per tardività, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Nel merito, il TAR ha escluso il dedotto difetto di motivazione richiamando l’orientamento secondo cui, in materia di repressione degli abusi edilizi, vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono comparazione con l’interesse privato né alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ha osservato che, tenuto conto della natura permanente dell’illecito, il termine quinquennale decorre dalla cessazione della situazione di illiceità, cioè dalla demolizione. Il termine non sarebbe decorso neppure assumendo come dies a quo la scadenza dei novanta giorni dall’ordine, notificato nel 2019.
Sulla pretesa irretroattività della sanzione, il TAR ha richiamato la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11 ottobre 2023, che esclude l’irrogazione nei confronti di chi avesse già fatto decorrere inutilmente il termine di novanta giorni prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014. Nel caso concreto, però, l’ordine era stato notificato nel 2019 e il termine era scaduto dopo l’entrata in vigore della norma: la censura è stata quindi dichiarata manifestamente infondata.
Infine, sul quantum, il Collegio ha ribadito che l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 impone la misura massima per gli abusi su aree vincolate, senza discrezionalità. Le opere ricadevano in fascia di inedificabilità, in area a vincolo sismico e paesaggistico; la deduzione di una diversa destinazione urbanistica non era provata, spettando alla parte l’onere di produrre il piano regolatore. Il ricorso è stato così in parte dichiarato irricevibile e per il resto rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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