Usi civici e opere su fondo non affrancato legittimano sgombero e demolizione (TAR Sicilia n. 3207 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’area gravata da usi civici non affrancata, sussiste un’oggettiva incompatibilità tra il vincolo pubblicistico e l’occupazione della stessa mediante manufatti privati, con la conseguenza che l’ordine di demolizione impartito dal Comune è legittimo e il destinatario non può vantare alcun titolo alla conservazione dell’opera. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 sanziona la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e non la realizzazione dell’abuso, cosicché la sua applicazione non viola il principio di irretroattività quando il termine di novanta giorni sia scaduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 164/2014. Poiché i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 42/2004, la sanzione va irrogata nella misura massima di € 20.000,00, senza margine discrezionale né onere motivazionale.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato adibito ad attività di ristorazione e turistico-ricettiva nel Comune di Lipari, aveva recintato su tre lati un antistante lotto di terreno, destinato da decenni a parcheggio, posizionandovi massi in pietra lavica e un generatore di corrente. Con ordinanza n. 42 del 21 luglio 2020 il Comune ha ordinato la rimozione delle opere, rilevando che l’area ricade nella particella 437 del foglio di mappa 7 ed è gravata da usi civici.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro, la natura non costruttiva delle opere, l’assenza di titolo abilitativo richiesto e l’esistenza di pregresse autorizzazioni. Avverso la successiva ordinanza n. 4 del 4 gennaio 2021, che le ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per mancata ottemperanza, ha proposto motivi aggiunti, lamentando anche la violazione del principio di personalità della pena e l’intervenuta prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso principale. La nota comunale invocata dalla ricorrente a dimostrazione dei propri titoli si riferisce, in realtà, a particelle diverse dalla 437 e attesta autorizzazioni edilizie, non l’affrancazione del fondo. Manca dunque la prova che l’area abbia perso la propria condizione di bene soggetto a uso civico.

Da tale premessa discende la legittimità dell’ordine demolitorio. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui esiste una oggettiva incompatibilità tra il vincolo di uso civico, diritto reale volto ad assicurare un’utilità alla collettività, e l’occupazione dell’area da parte di manufatti privati (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1247 del 2003 e n. 3528 del 2013). Ne consegue che la ricorrente non può vantare alcun titolo alla conservazione dell’opera e la censura sulla proporzionalità della misura resta priva di interesse (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4626 del 2023).

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esclude anzitutto che la ricorrente non sia autrice degli abusi, essendo ella stessa ad aver dato atto nel ricorso di aver recintato l’area destinata a parcheggio. La prescrizione non è maturata, atteso il carattere permanente dell’illecito edilizio: il termine decorre solo dalla cessazione della situazione di illiceità, cioè dalla demolizione.

Sul profilo dell’asserita irretroattività, il Tribunale ricorda che la sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 ha natura indirettamente ripristinatoria e sanziona l’inottemperanza all’ordine, non la realizzazione dell’abuso. Richiamata la Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023, il Collegio osserva che nel caso concreto l’ordine è stato adottato nel 2020 e il termine di novanta giorni è scaduto dopo l’entrata in vigore della legge n. 164/2014: la censura è manifestamente infondata.

Infine, sul quantum, la sanzione va applicata nella misura massima, poiché i territori gravati da usi civici rientrano tra le zone vincolate ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 42/2004, con conseguente atto dovuto e senza discrezionalità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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