Ottemperanza inammissibile in pendenza di liquidazione coatta amministrativa (TAR Sicilia n. 3204 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione coatta amministrativa è procedura concorsuale che, al pari del fallimento, risponde al principio della par condicio creditorum e impedisce l’esercizio individuale delle azioni esecutive. Il giudizio di ottemperanza, equiparabile al procedimento esecutivo ordinario, è pertanto inammissibile quando sia pendente la procedura concorsuale, in applicazione dell’art. 51 del regio decreto n. 267/1942, esteso alla liquidazione coatta dall’art. 201 del medesimo regio decreto. Il differimento dell’esercizio del diritto di azione individuale non lede l’art. 24, primo comma, della Costituzione, perché non comporta la perdita del diritto sostanziale, ma un suo temporaneo impedimento funzionale alla gestione collettiva. Il commissario ad acta resta inibito dal compiere il proprio mandato quando difettino le risorse e non sia possibile l’imputazione contabile della spesa.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1853/17 in data 24 ottobre 2017 emesso dal Tribunale di Messina nei confronti del Consorzio Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina. Il Tribunale amministrativo ha nominato un commissario ad acta e, con ordinanza n. 1559/2023 in data 12 maggio 2023, gli ha chiesto una relazione previa interlocuzione con il commissario liquidatore del Consorzio.
Dalla relazione dell’ausiliario emerge che la richiesta inoltrata al Consorzio è rimasta inevasa e che il Presidente della Regione Siciliana, con decreto n. 508/GAB in data 1 febbraio 2024, ha posto l’ente in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 98/2011, come modificato dalla legge n. 108/2021. Il Comitato di Sorveglianza, previsto dall’art. 198 del regio decreto n. 267/1942, non risulta ancora nominato. La ricorrente ha quindi chiesto l’adozione di ogni utile provvedimento esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura della liquidazione coatta amministrativa come procedura concorsuale distinta dal fallimento sul piano organizzativo, ma accomunata dai medesimi principi fondamentali. Il credito vantato dai singoli creditori non è azionabile individualmente e deve trovare soddisfazione nel quadro collettivo, secondo le norme dettate per la procedura. La circostanza che l’esecuzione si svolga in sede amministrativa e non giurisdizionale non ne altera il valore fondante.
Il regime del regio decreto n. 267/1942 limita le azioni individuali e concentra l’esecuzione dei crediti nella procedura, gestita da un commissario liquidatore nominato dall’autorità amministrativa. Sul punto il Collegio richiama la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 140/2024, che ha confermato la sentenza del T.A.R. Catania, II, n. 164/2023: anche nella liquidazione coatta non si determina lesione dell’art. 24, primo comma, della Costituzione, poiché, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza in data 17 aprile 1969, n. 87, la sospensione dell’azione individuale comporta un temporaneo impedimento e non la perdita del diritto sostanziale.
Quanto al rapporto tra ottemperanza e procedure concorsuali, il Tribunale richiama il T.A.R. Puglia, Lecce, sentenza n. 152 del 22 gennaio 2008, che ha ritenuto inammissibili i giudizi di ottemperanza equiparabili ai procedimenti esecutivi ordinari in pendenza di procedura concorsuale, in applicazione dell’art. 51 del regio decreto n. 267/1942. Analogo principio è affermato dal T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 1121 del 5 aprile 2006, che ha esteso il divieto alla liquidazione coatta in virtù dell’art. 201 del regio decreto n. 267/1942, vietando le azioni esecutive individuali e la loro prosecuzione sui beni compresi nella procedura.
Il Collegio richiama inoltre il principio secondo cui il commissario ad acta può limitarsi all’adozione dei provvedimenti necessari all’imputazione contabile della spesa, restando inibito in caso di incapienza delle risorse. Il principio è affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 623/2021, secondo cui, di fronte alla mancanza di risorse disponibili, il giudizio di ottemperanza deve dichiararsi estinto.
Alla luce di tali considerazioni e delle circostanze del caso, il Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio, accertato che non sussistono le condizioni perché il commissario ad acta possa portare a compimento il mandato conferito. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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