Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1815 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su un titolo del giudice del lavoro e ordina l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvede su richiesta della parte interessata decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a riconoscere a parte ricorrente il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, quantificato in € 500,00 annui, per le annualità in cui la somma non era stata corrisposta, oltre interessi. Il titolo è passato in giudicato il 17.07.2024.
Non risultando eseguito il giudicato, la parte creditrice ha convenuto il Ministero dinanzi al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto inoltre la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che dalla notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, avvenuta il 1.02.2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato. Il ricorso è pertanto ritualmente proposto.
Nel merito, dagli atti non risulta che il titolo della cui ottemperanza si tratta sia stato eseguito. Il ricorso è quindi fondato e va accolto. Ne segue l’ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, compiendo ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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