Concessioni demaniali, proroga tecnica comunale legittima dopo le sentenze gemelle (TAR Lazio n. 320 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente oltre il termine fissato dal legislatore nazionale, perché il diritto dell’Unione impone il rilascio o il rinnovo all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Le disposizioni nazionali che dispongono la proroga ex lege sino al 2033 vanno disapplicate per contrasto con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il Comune che, dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria, riconduce l’efficacia del titolo al 31 dicembre 2023 e ne dispone la proroga tecnica per la sola stagione balneare non esercita un potere di autotutela, ma dà doverosa applicazione al diritto europeo. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile del concessionario, né è dovuto alcun indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La vicenda riguarda un titolo concessorio demaniale marittimo per l’esercizio di uno stabilimento balneare rilasciato dal Comune di Terracina. Il Comune, con deliberazione di Giunta n. 62 del 2020, aveva dato atto dell’estensione della durata sino al 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018 e, all’esito di un avviso pubblicato per venti giorni, aveva apposto sul titolo la dicitura di validità fino al 31 dicembre 2033.
Dopo le pronunce dell’Adunanza Plenaria del 2021, il Comune ha ritenuto superato quel indirizzo e ha revocato la precedente delibera. Con la deliberazione n. 104 del 29 dicembre 2023 e la determina n. 2722 del 30 dicembre 2023 ha quindi disposto la proroga tecnica di tutte le concessioni in essere sino al 31 dicembre 2024, riducendo la durata del titolo della società ricorrente. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dei principi di concorrenza, l’eccesso di potere e la lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale richiamando numerosi precedenti conformi, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 1688 del 2025. Osserva che l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e l’art. 49 T.F.U.E. impongono che l’affidamento delle concessioni avvenga mediante selezione imparziale e trasparente, con adeguata pubblicità dell’avvio, dello svolgimento e del completamento della procedura.
La disapplicazione investe non solo i commi 682 e 683 della legge n. 145/2018 e l’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020, ma anche le proroghe sopravvenute, compresa quella dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, che ha differito il termine al 30 settembre 2027. La clausola di salvezza delle gare deliberate prima dell’entrata in vigore del decreto non opera nel caso concreto, perché la procedura indetta dal Comune nel 2020 non costituisce una vera procedura selettiva: si è trattato di una ricognizione dei presupposti della proroga automatica, e il mero rispetto dell’obbligo di pubblicazione dell’avviso per venti giorni non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo.
Il Collegio sottolinea che l’art. 37 cod. nav. non è più idoneo a garantire le garanzie richieste dal diritto europeo e che il divieto di proroga automatica non viene meno neppure quando l’estensione sia stata preceduta da una procedura informata ai principi di imparzialità e trasparenza. Nel caso concreto i concessionari avevano espressamente invocato l’applicazione della proroga legale, sicché la tesi della ricorrente non regge.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il TAR rileva che gli atti impugnati non costituiscono esercizio del potere di autotutela, ma doverosa applicazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi costruiti sulla qualificazione dell’atto come revoca e l’infondatezza della censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e sull’omesso indennizzo.
Il ricorso è pertanto respinto. Il Collegio auspica tuttavia che l’Amministrazione proceda sollecitamente alla pubblicazione del bando, eventualmente avvalendosi di una nuova e breve proroga tecnica limitata al tempo necessario, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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