Concessioni demaniali marittime, disapplicazione della proroga ex lege e revoca legittima (TAR Lazio n. 321 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente. L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e gli artt. 49 e 56 TFUE impongono il rilascio o il rinnovo all’esito di una procedura di evidenza pubblica improntata a imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. Ne segue la doverosa disapplicazione della disciplina nazionale che dispone la proroga ex lege, da parte del giudice e della pubblica amministrazione. Il Comune che, dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria, riconduce l’efficacia del titolo concessorio a un termine conforme al diritto europeo non esercita un potere di autotutela: non trovano applicazione l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e il diritto all’indennizzo. La proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo se limitata al tempo strettamente necessario e subordinata all’avvio della gara.

Il Fatto

Un concessionario titolare di uno stabilimento balneare impugna la determina con cui il Comune ha disposto la proroga tecnica di tutte le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo sino al 31.12.2024, riducendo la durata del suo titolo dal 2033 a tale data. Impugna altresì la delibera di indirizzo posta a base della determina e la precedente delibera con cui l’ente aveva superato l’originario indirizzo di estensione automatica.

Il ricorrente sostiene che il Comune, con un atto del 2020, aveva già riconosciuto in suo favore l’estensione ex lege sino al 2033 e che la successiva revoca sarebbe illegittima, per difetto di motivazione sull’interesse pubblico, omessa comunicazione di avvio e mancata corresponsione dell’indennizzo. La questione arriva al giudice amministrativo perché il titolare assume la violazione dell’affidamento e delle norme nazionali che hanno differito la scadenza delle concessioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata, anche dell’Adunanza Plenaria con le sentenze gemelle n. 17 e n. 18 del 2021, e ritiene il ricorso manifestamente infondato. Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Da ciò deriva l’incompatibilità e la doverosa disapplicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018, che prevede la proroga automatica sino al 2033.

La Corte esamina la difesa del ricorrente secondo cui la procedura svolta dal Comune nel 2020 avrebbe garantito il confronto competitivo. Rileva che i concessionari avevano invocato proprio la proroga legale automatica e che l’avviso pubblicato si limitava a rendere conoscibili le istanze di estensione, senza alcun avvertimento ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare domande concorrenti. La pubblicazione per venti giorni all’albo, anche sulla stampa locale, non soddisfa l’esigenza di una procedura comparativa vera e propria. Manca, in particolare, un contenuto di tutela minima a favore dei candidati potenziali.

Ne consegue la legittimità della successiva revoca della proroga automatica e dell’allineamento dell’efficacia al 31.12.2023, poi al 2024 per effetto della proroga tecnica. Non si configura una revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto europeo. Il Collegio esclude quindi la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e il diritto all’indennizzo, estraneo al perimetro del ricorso.

Quanto ai motivi che invocano l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022, convertito nella legge n. 14/2023, la censura è inammissibile, poiché nel caso concreto non si è svolta alcuna procedura selettiva. La norma differenzia la posizione del concessionario destinatario di proroga automatica da quella del titolare di un rinnovo conseguito mediante gara. Anche la proroga al 2027 introdotta dal d.l. n. 131/2024 è stata ritenuta disapplicabile dalla giurisprudenza richiamata.

Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese. Il Collegio auspica che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la procedura selettiva e ammette una breve proroga tecnica, ai sensi dell’art. 97 Cost., purché limitata ai tempi necessari alla conclusione della gara.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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